salve a tutti
A seguito di un controllo effettuato dalla questura presso un circolo privato è stato accertato che:
1 all'interno del locale vi era una persona intenta a consumare una bevanda, non iscritta nell'elenco dei soci;
2 praticamente il locale del circolo non aveva i presupposti di un'associazione, bensì quelli di un normale esercizio pubblico;
3 fuori l'ingresso c 'erano dei tavolini con sedie e ombrelloni.
La questura chiede di emettere ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
E' necessario prima l'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1999 e s.m. e i. o si può procedere all'emissione d'ordinanza di chiusura immediata? grazie
A seguito di un controllo effettuato dalla questura presso un circolo privato è stato accertato che:
1 all'interno del locale vi era una persona intenta a consumare una bevanda, non iscritta nell'elenco dei soci;
[color=red]INSUFFICIENTE per intervenire. Giurisprudenza ritiene che debba esservi più soggetti, comunque non legati a soci (es. se il marito è socio può portare la moglie a prendere il caffè anche se non socia e viceversa ....)[/color]
2 praticamente il locale del circolo non aveva i presupposti di un'associazione, bensì quelli di un normale esercizio pubblico;
[color=red]Solo per 1 persona?[/color]
3 fuori l'ingresso c 'erano dei tavolini con sedie e ombrelloni.
[color=red]Con servizio a tavolo? su area pubblica o privata?
Ai tavoli si gioca anche a carte, si legge il giornale, si socializza[/color]
La questura chiede di emettere ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
[color=red]La puoi anche fare, non vale niente.
Vietare un qualcosa che è vietato per legge è SUPERFLUO .... ma hanno fatto un verbale per sanzione l. 689?
Se ritengono che vi sia stata somministrazione al pubblico non devono chiedere ordinanze ma fare sanzioni!
CONSIGLIO: fai fare un giro alla polizia locale, se trovano altri non soci fai fare verbale per violazione l. 287/1991
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E' necessario prima l'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1999 e s.m. e i. o si può procedere all'emissione d'ordinanza di chiusura immediata? grazie
[color=red]NEIN ... non andare in questa direzione[/color]
Buongiorno, Simone
Si tratta di un caso , proposto da un collega, in cui è stata elevata sanzione per violazione delle disposizioni contenute negli artt.3 e 10 della L.287/91.
Nel verbale viene riportato che il Presidente consentiva l'accesso a più persone non soci di accedere ai locali del circolo , fra i quali uno solo veniva identificato, nè esisteva registrazione sanitaria;
Ho suggerito di fare ordinanza
Rilevato che la violazione in questione rientra tra quelle previste dall'art. 17/ter, 1° comma del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del D. Leg.vo 13-7-1994, n. 480, alle quali consegue provvedimento interdittivo dell'attività da parte dell'autorità competente;
Rilevato che il comma 10 dell’art. 110 Tulps stabilisce che “Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocato dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88”.
che ne pensi?
1) la presenza di un solo soggetto SENZA TESSERA non è sufficiente a supportare nè la sanzione principale nè tantomeno la accessoria.
Per la giurisprudenza l'ospite del socio (sia esso parente, amico o conoscente), se la partecipazione è occasionale e contenuta, può fruire dei servizi di somministrazione tramite l'accompagnatore socio.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=958.0
2) ovviamente ai sensi del 17 ter puoi comunque fare ordinanza di cessazione NON DEL CIRCOLO ma della somministrazione al pubblico (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=48034.0). Tale ordinanza non ha particolare valore, stai ri-vietando cosa è vietato ex lege
3) la sospensione è sanzione accessoria, la fai solo se arrivi a ORDINANZA INGIUNZIONE
QUINDI come autorità competente fai pure ordinanza, ma poi potresti arrivare ad ARCHIVIARE ai sensi l. 689 il procedimento sanzionatorio pecuniario per mancanza del presupposto
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40719.0