Data: 2019-06-18 07:31:55

mercato di filiera corta: adempimenti da effettuare per vendita diretta

Buongiorno,

un produttore agricolo con sede di produzione nel nostro comune intende partecipare  ad un mercato di filiera corta su area privata fuori dal nostro territorio.
L'art. 3, comma 1,  del DM 20/11/2007 prevede che in questi casi gli imprenditori agricoli ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D. LGS.228/2001, quindi effettuino la comunicazione per la vendita e la notifica sanitaria.
Secondo la ditta per tale adempimento è sufficiente presentare la suddetta comunicazione per vendita presso l'azienda agricola  e, inoltre,  nella modulistica regionale tra le varie opzioni per le modalità di vendita non è previsto il caso specifico per mercati di filiera corta su area privata (è prevista solo la vendita itinerante o su posteggio su area pubblica).
Cosa facciamo presentare? La vendita presso azienda agricola oppure anche in forma itinerante, sebbene non venga effettuata su area pubblica?

Grazie

Virna Seravalle

riferimento id:50050

Data: 2019-06-20 17:51:57

Re:mercato di filiera corta: adempimenti da effettuare per vendita diretta

Siamo al limite ma, a parere mio, non ha tutti i torti.
Faccio una sintesi per tutti i lettori.

Ai sensi dell’art. 4 sappiamo che:
[i]La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico [b]o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività[/b][/i]
[i]
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.[/i]

Riassumendo:
1- [b]itinerante su AAPP[/b] - comunicazione al comune competente per territorio in base all’ubicazione della sede di produzione

2- [b]al dettaglio su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola[/b] - non è richiesta nessuna comunicazione

3- [b]in locali aperti al pubblico (anche in ambito aziendale? - la voce 2 indica esplicitamente superfici all'aperto)[/b] - comunicazione al comune dove viene esercita la vendita

4- [b]in occasioni di, fiere, ecc. o di promozione dei prodotti tipici o locali [/b] - non è richiesta nessuna comunicazione ([i]qua potrebbe rientarci anche il caso di specie - in alternativa vedi il punto 7[/i])

5- [b]su area pubblica non in forma itinerante, compreso su posteggio dato in concessione [/b] - comunicazione al comune dove viene esercita la vendita. In caso di posteggio dato in concessione la comunicazione contiene la richiesta di assegnazione posteggio

6- [b]vendita tramite internet (aggiungerei anche altri sistemi di comunicazione)[/b] - comunicazione al comune competente per territorio in base all’ubicazione della sede di produzione

7- [b]su aree [u]private[/u] nella disponibilità del produttore fuori azienda[/b] - il riferimento è stato espunto dall'art. 4 nel 2013. Vedi poi circolare Min.Agr. 07/08/2015 prot. 2855; MiSE 14/09/2015 n. 162011; MiSE 20/09/2017 n. 380940. Alla fine si è detotto che se le [b]aree private[/b] sono nella disponibilità giuridica dell'azienda allora è rapportabile al caso 2 e correla con il comma 8-ter citato prima

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