Visto il periodo di sagre e manifestazioni, segnalo l'art. 6 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53 "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica", in vigore dal 15/06/2019, il quale dispone che:
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» e' sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «[b]Qualora il fatto e' commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro[/b].»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, [b]chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità' delle persone o l'integrità' delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni[/b].».