Data: 2019-06-17 07:03:37

Decreto SICUREZZA BIS - modifiche alla l. 152/1975

Visto il periodo di sagre e manifestazioni, segnalo l'art. 6 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53 "Disposizioni urgenti in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica", in vigore dal 15/06/2019, il quale dispone che:

  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) al  secondo  comma,  la  parola  «Il»  e'  sostituita  dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo  periodo  del  comma  precedente, il»;

      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  «[b]Qualora  il fatto e' commesso in  occasione  delle  manifestazioni  previste  dal primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due  a  tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro[/b].»;

    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più' grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis  e  6-ter  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, [b]chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità' delle persone o l'integrità' delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile  o  in  grado  di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere,  e'  punito con la reclusione da uno a quattro anni[/b].».

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