[color=red][size=18pt]LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 32
Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016.[/size][/color]
TESTO: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-06-14;32&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
TESTO COORDINATO DELLA Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo
Art. 1 - Cabina di regia. Modifi che all’articolo 14
della l.r. 86/2016
Art. 2 - Locazioni turistiche. Modifi che all’articolo
70 della l.r. 86/2016
Art. 3 - Norme transitorie e fi nali. Modifi che
all’articolo 159 bis della l.r. 86/2016
Art. 4 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello
Statuto;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo
unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli
articoli 14, 70 e 159 bis;
Considerato che:
1. L’articolo 14 della l.r. 86/2016 individua i membri
della cabina di regia del turismo, organo consultivo della
Giunta regionale. Al comma 2, lettera e), la norma individua
i membri designati in rappresentanza degli operatori
del turismo, utilizzando l’espressione “associazioni
di categoria delle imprese del turismo maggiormente
rappresentative”. Il TAR Toscana, con sentenza 11/2019,
ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita
alle sole associazioni che rappresentano una specifi ca
tipologia di imprese turistiche. È opportuno, pertanto,
riformulare la norma in modo che contempli tutte le
associazioni che rappresentano complessivamente, oppure
settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al
turismo; la riformulazione comporta anche un’opportuna
estensione della rappresentanza alle professioni turistiche
e, considerato l’ampliamento della platea degli interessi
rappresentati, l’aumento da quattro a sei dei membri
designati in rappresentanza degli operatori del turismo;
[color=red][b]2. In materia di locazioni turistiche, l’articolo 70,
comma 6, lettera b), della l.r. 86/2016 prevede una
sanzione amministrativa non solo in caso di omissione
della comunicazione, ma anche nel caso in cui la
comunicazione sia effettuata in maniera incompleta.
Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente
con modalità di compilazione guidate e progressive, la
fattispecie dell’incompleta comunicazione non ha più
motivo di essere contemplata dalla norma;[/b][/color]
3. L’articolo 159 bis della l.r. 86/2016 ha disposto la
sospensione dei corsi di formazione per guida turistica
e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione
di tali corsi fi no alla defi nizione a livello nazionale del
profi lo professionale di guida turistica e, comunque, non
oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora
individuato il percorso istituzionale per dare soluzione
al problema della defi nizione della professione, si
ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di
formazione professionale e degli esami di abilitazione
fi no al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione
riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono
direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento
regionale;
4. In considerazione del termine di sospensione,
previsto dall’articolo 159 bis della l.r. 86/2016, è
opportuno disporre l’entrata in vigore della presente
legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino uffi ciale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
[b]Art. 1 - Cabina di regia.[/b]
Modifi che all’articolo 14 della l.r. 86/2016
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della
legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del
sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:
“e) sei membri designati dalle associazioni regionali,
comprensive di associazioni di imprese e/o professioni
del turismo, maggiormente rappresentative del settore
del turismo;”.
[b]Art. 2 - Locazioni turistiche.[/b]
Modifi che all’articolo 70 della l.r. 86/2016
1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 70 della
l.r. 86/2016 le parole: “incompleta od” sono soppresse.
[b]Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali.[/b]
Modifi che all’articolo 159 bis della l.r. 86/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 159 bis della l.r. 86/2016 è
sostituito dal seguente:
“1. I corsi di formazione professionale per guida
turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fi no alla
defi nizione a livello nazionale del profi lo di guida turistica
e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche
gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i
titoli di studio previsti dall’articolo 58 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del
sistema turistico regionale”).”.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione
Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
del la Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 14 giugno 2019
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 11.06.2019.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 23 aprile
2019, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 maggio
2019, n. 367
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Stefano Ciuoffo
Assegnata alla 2^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2019
Approvata in data 11 giugno 2019
Divenuta legge regionale 21/2019 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento
informatico alla Raccolta normativa della Regione
Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016,
n. 86, così come risulta modifi cato dalla legge regionale
sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale.
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale.
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specifi cate le fonti.
Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86