Buongiorno,
chiedo un aiuto, in quanto la normativa della Sicilia è davvero molto dispersiva.
Ho una piccola agenzia in Sicilia che si occupa di: ticket traghetti, trasferimenti, prenotazioni di case vacanza, escursioni e simili. Ho iniziato operando sotto il codice ateco 79.90.19 che consente servizi di prenotazione che non rappresentano pacchetto turistico, quindi non svolti dalle agenzie di viaggio. Il codice comprende in pratica tutte le mie attività, in quanto nella stessa descrizione fornita dal codice risulta:
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi
Ed è esattamente ciò che faccio, evitando di combinare più servizi per uno stesso cliente, in modo da non ricadere nella definizione di "pacchetto".
E' corretto, in base alla normativa della regione siciliana, operare sotto questo codice o è necessario il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator?
Volendo fare il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator, essendo la mia una piccolissima agenzia che opera esclusivamente online, in che modo la Regione Sicilia consente di inquadrare il Direttore Tecnico? Sarebbe sufficiente una collaborazione esterna, pur se in esclusiva, evitando un oneroso rapporto da dipendente? Con quale tipo di collaborazione ammessa? Ad esempio fattura professionale per le attività svolte su base annuale, andrebbe bene?
Essendo la mia un'agenzia esclusivamente online, ho notato che la procedura di SCIA alla regione richiede di avere a disposizione dei locali commerciali ed una serie di requisiti che questi locali dovrebbero rispettare. E' possibile utilizzare un appartamento privato come sede legale, in quanto la vendita è esclusivamente online? In che modo posso procedere con la SCIA in tal caso, dato che quei campi sono tutti previsti e viene richiesto un locale con destinazione d'uso commerciale C1 o A10?
Ringrazio davvero moltissimo per i chiarimenti e le indicazioni che vorrete darmi.
Buongiorno,
chiedo un aiuto, in quanto la normativa della Sicilia è davvero molto dispersiva.
Ho una piccola agenzia in Sicilia che si occupa di: ticket traghetti, trasferimenti, prenotazioni di case vacanza, escursioni e simili. Ho iniziato operando sotto il codice ateco 79.90.19 che consente servizi di prenotazione che non rappresentano pacchetto turistico, quindi non svolti dalle agenzie di viaggio. Il codice comprende in pratica tutte le mie attività, in quanto nella stessa descrizione fornita dal codice risulta:
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi
Ed è esattamente ciò che faccio, evitando di combinare più servizi per uno stesso cliente, in modo da non ricadere nella definizione di "pacchetto".
E' corretto, in base alla normativa della regione siciliana, operare sotto questo codice o è necessario il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator?
Volendo fare il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator, essendo la mia una piccolissima agenzia che opera esclusivamente online, in che modo la Regione Sicilia consente di inquadrare il Direttore Tecnico? Sarebbe sufficiente una collaborazione esterna, pur se in esclusiva, evitando un oneroso rapporto da dipendente? Con quale tipo di collaborazione ammessa? Ad esempio fattura professionale per le attività svolte su base annuale, andrebbe bene?
Essendo la mia un'agenzia esclusivamente online, ho notato che la procedura di SCIA alla regione richiede di avere a disposizione dei locali commerciali ed una serie di requisiti che questi locali dovrebbero rispettare. E' possibile utilizzare un appartamento privato come sede legale, in quanto la vendita è esclusivamente online? In che modo posso procedere con la SCIA in tal caso, dato che quei campi sono tutti previsti e viene richiesto un locale con destinazione d'uso commerciale C1 o A10?
Ringrazio davvero moltissimo per i chiarimenti e le indicazioni che vorrete darmi.
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SCUSA l'immediatezza ma: CHI TE LO FA FARE di litigare con la Regione Sicilia? Siccome l'attività è ONLINE tu puoi decidere di presentare la scia di avvio dovunque tu voglia (se del caso individuando la sede legale in altra Regione). Poi di fatto di colleghi ad internet da dove vuoi, anche da casa.
Ovviamente non devi avere un locale di ricevimento del pubblico.
Ciò detto, qualora tu intenda rimanere con l'attuale situazione la questione del passaggio ad AGENZIA DI VIAGGI è seria nel senso che non puoi continuare a "spacchettare" i servizi pur continuando ad offrirli tutti ... formalmente è contestabile.
Consigliamo di presentare scia per agenzia di viaggi.
Con DDG n. 3397 del 18 dicembre 2017, è stata approvata la modulistica di interesse delle Agenzie di viaggio e relative modalità procedurali di cui all'allegata tabella.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Agenziediviaggio/PIR_Modulistica
La disciplina regionale NON mi sirulta che richieda un particolare rapporto (tempo indeterminato ecc...) con l'agenzia. Quindi anche un contratto di collaborazione appare idoneo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-19/g08-19-p30.html
Grazie mille per la celere risposta!
L'altra regione in cui potrei individuare la sede legale sarebbe la Campania, ma si parla sempre di abitazione privata e non accatastata come ufficio/studio professionale A10. La Campania, che voi sappiate, è più elastica in merito all'individuazione della sede legale? Occorre la residenza nella regione?
Per quanto riguarda la Sicilia ho trovato un parere legale motivato espresso su interpellanza proprio del Dipartimento, in merito alla destinazione d'uso commerciale dei locali per le AdV. Lo trascrivo di seguito, può essere utile anche ad altri che leggono. Il problema è relativo però non tanto all'uso commerciale quanto all'accatastamento, in quanto la legge da voi citata chiede A10 o C1. C'è qualche modo di aggirare l'ostacolo? Anche avvalendosi di questo parere, da cui si discerne in modo chiaro comunque che la destinazione d'uso dipende solo dal modo in cui si desidera perseguire l'attività, pertanto a rigor di logica anche il tipo di accatastamento dovrebbe essere irrilevante. Non so se il parere è tuttora valido però, in quanto è del 2003:
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. Con nota n.1803/S.2 del 29 maggio 2003, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto.
Riferisce codesto Dipartimento che, tra i documenti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione ad attività di agenzie di viaggi e turismo, viene richiesta la destinazione "ad uso commerciale" dei locali da adibire alla predetta attività, ciò in quanto, pur in assenza di specifiche norme in tal senso, l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo è, inequivocabilmente, una attività commerciale.
Di recente, sono pervenute richieste di autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione in locali con destinazione ad "uffici e studi privati" (e non ad uso commerciale), da parte di soggetti che, non intendendo intrattenere rapporti con il pubblico, sono qualificabili come "tour operator". Tuttavia, poiché la normativa in vigore assimila l'attività di tour operator a quella di agenzia di viaggi, si chiede di conoscere se la destinazione ad uso commerciale dei locali, sia indispensabile anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento della attività di tour operator.
2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio e stante la quasi totale assenza di norme regionali in materia, occorre fare riferimento alle norme statali in vigore. Queste ultime, come esattamente riferito da codesto Dipartimento, assimilano l'attività del tour operator a quella dell'agenzia di viaggi; infatti, sia le norme pregresse (L. 217/1983, art.9) sia il D.P.C.M 13.9.2002 (emanato in attuazione della L. 29.3.2001, n.135) definiscono l'attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, come l'attività (esercitata congiuntamente o disgiuntamente) di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti. La definizione di "impresa" data, poi, dalle stesse norme alle predette attività, conferma la natura commerciale delle stesse.
Ciò premesso, va tuttavia osservato che nessuna norma, né regionale, né statale impone la destinazione d'uso commerciale (cat. C 1- negozi, botteghe e pubblici esercizi) per le attività citate. Lo stesso decreto del Commissario per il turismo (29.10.1955) e la successiva circolare, citati da codesto Dipartimento, si limitano a prevedere che i locali destinati alle attività siano "convenientemente ubicati, decorosamente arredati, indipendenti da altri ambienti commerciali" e non si impone, ma si "raccomanda" che i locali abbiano "possibilmente" diretto ingresso su strada.
Pertanto, l'opportunità o necessità della destinazione ad uso commerciale dei locali si ricava dall'attività che il soggetto intende svolgere.
Alcune regioni ( Toscana - Abruzzo) hanno distinto l'attività del tour operator, intesa come attività di organizzazione e intermediazione (con altre agenzie) ma senza vendita diretta al pubblico, dall'attività di agenzia di viaggi vera e propria (quindi con vendita diretta al pubblico) imponendo solo a quest'ultima attività la destinazione ad uso commerciale dei locali.
Nell'ambito della Regione Siciliana, in assenza di qualsivoglia disposizione in materia, si ritiene che se l'attività dei soggetti richiedenti l'autorizzazione è limitata alla organizzazione e intermediazione di viaggi, soggiorni e ogni altra prestazione turistica senza vendita diretta al pubblico, la destinazione ad uso commerciale dei locali non appare indispensabile, essendo sufficiente che i locali siano "decorosi e idonei allo scopo".
La destinazione ad uso commerciale potrà continuare ad essere richiesta per quelle attività (anche del tour operator) che comportano il diretto contatto con il pubblico.
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Buongiorno,
chiedo un aiuto, in quanto la normativa della Sicilia è davvero molto dispersiva.
Ho una piccola agenzia in Sicilia che si occupa di: ticket traghetti, trasferimenti, prenotazioni di case vacanza, escursioni e simili. Ho iniziato operando sotto il codice ateco 79.90.19 che consente servizi di prenotazione che non rappresentano pacchetto turistico, quindi non svolti dalle agenzie di viaggio. Il codice comprende in pratica tutte le mie attività, in quanto nella stessa descrizione fornita dal codice risulta:
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi
Ed è esattamente ciò che faccio, evitando di combinare più servizi per uno stesso cliente, in modo da non ricadere nella definizione di "pacchetto".
E' corretto, in base alla normativa della regione siciliana, operare sotto questo codice o è necessario il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator?
Volendo fare il passaggio ad Agenzia di Viaggi / Tour Operator, essendo la mia una piccolissima agenzia che opera esclusivamente online, in che modo la Regione Sicilia consente di inquadrare il Direttore Tecnico? Sarebbe sufficiente una collaborazione esterna, pur se in esclusiva, evitando un oneroso rapporto da dipendente? Con quale tipo di collaborazione ammessa? Ad esempio fattura professionale per le attività svolte su base annuale, andrebbe bene?
Essendo la mia un'agenzia esclusivamente online, ho notato che la procedura di SCIA alla regione richiede di avere a disposizione dei locali commerciali ed una serie di requisiti che questi locali dovrebbero rispettare. E' possibile utilizzare un appartamento privato come sede legale, in quanto la vendita è esclusivamente online? In che modo posso procedere con la SCIA in tal caso, dato che quei campi sono tutti previsti e viene richiesto un locale con destinazione d'uso commerciale C1 o A10?
Ringrazio davvero moltissimo per i chiarimenti e le indicazioni che vorrete darmi.
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SCUSA l'immediatezza ma: CHI TE LO FA FARE di litigare con la Regione Sicilia? Siccome l'attività è ONLINE tu puoi decidere di presentare la scia di avvio dovunque tu voglia (se del caso individuando la sede legale in altra Regione). Poi di fatto di colleghi ad internet da dove vuoi, anche da casa.
Ovviamente non devi avere un locale di ricevimento del pubblico.
Ciò detto, qualora tu intenda rimanere con l'attuale situazione la questione del passaggio ad AGENZIA DI VIAGGI è seria nel senso che non puoi continuare a "spacchettare" i servizi pur continuando ad offrirli tutti ... formalmente è contestabile.
Consigliamo di presentare scia per agenzia di viaggi.
Con DDG n. 3397 del 18 dicembre 2017, è stata approvata la modulistica di interesse delle Agenzie di viaggio e relative modalità procedurali di cui all'allegata tabella.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Areetematiche/PIR_Agenziediviaggio/PIR_Modulistica
La disciplina regionale NON mi sirulta che richieda un particolare rapporto (tempo indeterminato ecc...) con l'agenzia. Quindi anche un contratto di collaborazione appare idoneo:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-19/g08-19-p30.html
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ATTENZIONE che un conto è la destinazione d'uso (per le ADV in sede fissa è direzionale come regola), altra cosa l'accatastamento.
Se svolte online senza pubblico non esiste alcun problema di destinazione d'uso perchè tu puoi operare anche senza una sede fissa e indicare solo la SEDE LEGALE (che puoi mettere dove vuoi, a casa, dal commercialista ecc....). E questo sia in Sicilia che in Campania che altrove.
SOLO SE apri un punto fisso allora si pone il problema della DESTINAZIONE D'USO (NON accatastamento, che puoi sempre modificare). In questo caso dipende dal Comune, che potrebbe chiedere il DIREZIONALE o ritenere compatibile anche il COMMERCIALE.
Si, la logica vorrebbe così anche perchè io attualmente opero proprio in questo modo e per la SCIA al comune non ho dovuto indicare i locali commerciali, però a quanto pare qui la situazione è diversa perchè vi è una legislazione specifica che disciplina i requisiti e le domande.
Ad esempio, cito il comma 8 dell'art. 4 del regolamento sulle agenzie di viaggio della regione Sicilia per quanto concerne l'autorizzazione all'apertura:
" 8 ) L'attività di agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 2, comma 2, punto A, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere esercitata in locali catastati, categoria A/10 (uffici o studi privati), oppure in locali catastati C/1 (negozi o botteghe), mentre le agenzie di viaggi e turismo di cui al punto B dello stesso articolo possono essere svolte soltanto in locali catastati C/1 (negozi o botteghe)."
più
art. 5 comma 4
4) Le imprese e/o persone fisiche, aventi sede nella Regione siciliana, che intendano esercitare l'attività di agenzia di viaggi e turismo adottando il sistema web/ecommerce dovranno ottenere l'autorizzazione regionale prevista dal presente regolamento.
Dal combinato disposto dei due punti si desume che anche le agenzie online debbano avere locali catastati in A1 / C1.
Sbaglio?
Viceversa in base a quali fonti normative posso procedere con l'interpretazione LOGICA e OVVIA anche da voi enunciata, che essendo agenzia online è sufficiente sede legale e non è necessaria una sede operativa?
Ho guardato nei moduli della SCIA e tale possibilità non è proprio contemplata, all'atto dei locali della sede devo indicare se sono C1 (vendita diretta al pubblico) o A1 (senza vendita al pubblico). Come posso procedere?
Da questo dato poi discendono tra l'altro ulteriori conseguenze: in un locale A1 che la disciplina regionale inquadra come "privo di vendita diretta al pubblico" cosa posso fare secondo loro? Posso operare come AdV, e quindi vendere online al pubblico, oppure la legge non lo concepisce e mi inquadra come Tour Operator (vendita solo B2B ad altre agenzie ma senza vendita al dettaglio)?
E' davvero assurdo.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi, non so proprio come andare avanti e in che modo presentare la SCIA in modo che sia accettata dalla regione, che richiede numerosi ed onoresi adempimenti ancor prima dell'accettazione della domanda..
ATTENZIONE che un conto è la destinazione d'uso (per le ADV in sede fissa è direzionale come regola), altra cosa l'accatastamento.
Se svolte online senza pubblico non esiste alcun problema di destinazione d'uso perchè tu puoi operare anche senza una sede fissa e indicare solo la SEDE LEGALE (che puoi mettere dove vuoi, a casa, dal commercialista ecc....). E questo sia in Sicilia che in Campania che altrove.
SOLO SE apri un punto fisso allora si pone il problema della DESTINAZIONE D'USO (NON accatastamento, che puoi sempre modificare). In questo caso dipende dal Comune, che potrebbe chiedere il DIREZIONALE o ritenere compatibile anche il COMMERCIALE.
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La norma regionale, semplicemente, non disciplina la fattiscpecie. In base al DL 138/2011 (art. 3) e DL 1/2012 (art. 1), è possibile ritenere che l'attività svolta esclusivamente senza accesso di pubblico non possa essere soggetta o oneri che non trovano una giustificazione oggettiva. Basta una sede legale, anche presso il commercialista, e il gioco è fatto.
Ho parlato con il funzionario che si occupa della gestione delle pratiche alla Regione.
Secondo loro se l'immobile della sede non è catastato A10 o C1, l'autorizzazione non può essere concessa. Peraltro nel DL1/2012 tra le "restrizioni" che la legge tende ad abrogare, questa fattispecie non viene citata in quanto è proprio un vizio amministrativo.
Che soluzioni ci sono? Presentare la domanda farsela rifiutare e ricorrere al TAR mi sembra una spesa maggiore di quanto possa costare un ufficio pro-forma.. soprattutto considerando che nel frattempo resterei senza autorizzazione per chissà quanto tempo in attesa della pronuncia, che per di più non è detto sia favorevole, in quanto le Regioni in materia di turismo sono autonome.
Altre idee? Che assurdità.. è davvero un avvilimento.
Grazie mille per l'aiuto.
La norma regionale, semplicemente, non disciplina la fattiscpecie. In base al DL 138/2011 (art. 3) e DL 1/2012 (art. 1), è possibile ritenere che l'attività svolta esclusivamente senza accesso di pubblico non possa essere soggetta o oneri che non trovano una giustificazione oggettiva. Basta una sede legale, anche presso il commercialista, e il gioco è fatto.
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