Data: 2019-06-15 04:11:11

Semplificazione dei microbirrifici - Gazzetta Ufficiale 14/6/2019

[color=blue][size=18pt][b]Semplificazione dei microbirrifici - Gazzetta Ufficiale 14/6/2019[/b][/size][/color]

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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 giugno 2019
Semplificazione dei microbirrifici. (19A03733)
(GU n.138 del 14-6-2019)[/b][/color]

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 4 della direttiva  92/83/CEE  del  Consiglio,  del  19
ottobre  1992,  relativa  all'armonizzazione  delle  strutture  delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati
membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo  par.  1,
aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie
indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:
    l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione  della  birra  sia
effettuata in regime di deposito fiscale;
    l'art. 35, comma 1, che, ai  fini  dell'applicazione  dell'accisa
sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei
depositi fiscali di birra;
    l'art.  35,  comma  3-bis,  che,  ai  fini  dell'applicazione
dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra
prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16
agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione  annua  non  superiore  a
10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra  realizzata
in tali impianti, dell'aliquota  di  accisa  di  cui  all'allegato  I
annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento;
    l'art. 18 che contiene  disposizioni  relative  ai  poteri  e  ai
controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e
agli appartenenti alla Guardia di  finanza  ai  fini  della  gestione
dell'accisa e  dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina
della medesima imposta;
  Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e
successive  modificazioni,  in  cui  si  precisa  che  per  piccolo
birrificio  indipendente  si  intende  un  birrificio  che  sia,  in
particolare, legalmente ed economicamente indipendente  da  qualsiasi
altro birrificio  e  la  cui  produzione  annua  non  superi  200.000
ettolitri;
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il  controllo
della  fabbricazione,  trasformazione,  circolazione  e  deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti  al  regime
delle accise, nonche' per  l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale
sugli alcoli metilico, propilico  ed  isopropilico  e  sulle  materie
prime alcoligene;
  Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda  ad  un  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  fissazione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di  cui  al  comma  3-bis  del
medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto  del  deposito
fiscale  e  alle  modalita'  semplificate  di  accertamento  e
contabilizzazione della birra  prodotta  negli  impianti  di  cui  al
medesimo comma 3-bis;
  Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi
produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene  in  regime
di deposito fiscale, autorizzato ai  sensi  dell'art.  28,  comma  2,
lettera g), del TUA e disciplinato dal  decreto  del  Ministro  delle
finanze n. 153 del 2001;
  Ritenuto  che  l'art.  35,  comma  3-bis,  del  TUA  ha  definito,
attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n.
1354 del 1962, una  tipologia  di  fabbrica  di  birra,  che  risulta
legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  qualsiasi  altro
birrificio, non operando sotto licenza di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui e  che  utilizza  impianti  fisicamente
distinti da altri birrifici ed e'  contraddistinta  da  una  limitata
soglia di produzione;
  Considerato che alla birra prodotta negli impianti  della  predetta
tipologia di fabbrica  di  birra  e'  applicata,  in  relazione  alle
descritte peculiarita', un'aliquota di  accisa  ridotta  del  40  per
cento e che  per  la  stessa  tipologia  di  fabbrica  devono  essere
introdotte  particolari  modalita'  semplificate  di  accertamento  e
contabilizzazione della birra prodotta e  deve  essere  stabilito  un
particolare  assetto  di  deposito  fiscale  in  relazione  alle  sue
limitate esigenze operative;
  Sentite le Associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
del settore della fabbricazione della birra;

                              Decreta:

                              Art. 1
                Definizioni e ambito di applicazione

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni;
    b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente
non piu' di 10.000 ettolitri di birra e  che  ha  le  caratteristiche
identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16  agosto
1962,  n.  1354,  e  successive  modificazioni,  in  quanto  risulta
legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  qualsiasi  altro
birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica
abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e
al  fatto  che  non  riceva,  da  altri  soggetti  obbligati,  birra
condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa.
La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli
di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza  di  utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui in  modo  che  la  birra
prodotta  risulti  esclusivamente  da  un  processo  di  lavorazione
integrato a partire dalla realizzazione del mosto;
    c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata  sulla  birra,  di  cui
all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento;
    d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato  con
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo  2001,  n.  153,  recante
disposizioni per il controllo  della  fabbricazione,  trasformazione,
circolazione  e  deposito  dell'alcole  etilico  e  delle  bevande
alcoliche,  sottoposti  al  regime  delle  accise,  nonche'  per
l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale  sugli  alcoli  metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
    e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della
licenza fiscale rilasciata  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
153/2001, che  beneficia  dell'aliquota  ridotta  in  quanto  produce
annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di  birra  e  ha  tutti  gli
altri requisiti di cui alla lettera b);
    f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra  avente  sede
in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di  birra
non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche  analoghe
a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b);
[color=red][b]    g)  Ufficio  competente:  l'Ufficio    dogane    e    monopoli
territorialmente competente in relazione al luogo in cui  e'  ubicato
il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; [/b][/color]
    h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  2. La fabbricazione della birra in un  microbirrificio  avviene  in
regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni  contenute
nel  presente  decreto  che  disciplina  altresi'  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35,  comma  3-bis,  del
TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle
modalita' semplificate  di  accertamento  e  contabilizzazione  della
birra prodotta nel medesimo microbirrificio.
  3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di
un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del  mosto  e
si  conclude  con  la  fase  di  condizionamento,  che  sia  eseguito
interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I
predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali  non
possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime  sospensivo;  i
microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa  birra,
alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.

[b]                              Art. 2
Adempimenti preventivi per l'attivazione del  microbirrificio  e  per
  l'ammissione al beneficio delle piccole birrerie nazionali [/b]

  1. Il soggetto che intende  attivare  un  microbirrificio  presenta
all'Ufficio  competente  [b]apposita  istanza[/b]  contenente  le  seguenti
indicazioni:
    a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA,
le generalita' del titolare o del rappresentante legale  o  negoziale
nonche' il proprio indirizzo di PEC alla quale  si  intende  ricevere
ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente;
    b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui e'
ubicato l'istituendo microbirrificio,  nonche'  i  relativi  contatti
telefonici;
    c)  la  descrizione  dei  processi  di  lavorazione,  delle
apparecchiature produttive installate  nel  microbirrificio  e  degli
impianti di condizionamento, nonche' la potenzialita' produttiva  dei
singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;
    d) la descrizione e le  caratteristiche  degli  impianti  per  la
produzione e l'acquisizione di energia;
    e) la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento del mosto,
degli altri semilavorati e della birra non  condizionata  nonche'  il
quantitativo massimo di birra condizionata che si  intende  detenere,
nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;
    f) la descrizione degli strumenti installati per  la  misurazione
del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
    g) la quantita' annua stimata di birra condizionata  che  intende
realizzare nel microbirrificio.
  2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:
    a) la planimetria del deposito fiscale dalla  quale  risulti,  in
particolare, la delimitazione dei luoghi destinati  allo  svolgimento
dell'attivita'  di  produzione  e  condizionamento  della  birra
evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino  della  birra
condizionata  detenuta  in  regime  sospensivo  dall'accisa,  le
apparecchiature, gli impianti e i serbatoi di cui al comma 1, lettere
c), d) ed e);
    b) le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al comma 1, lettera
e);
    c) la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di
cui al comma 1, lettera f);
    d) l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono  produrre,
e per ciascun tipo di birra, l'indicazione  della  relativa  ricetta,
recante le quantita' di materie prime,  inclusa  l'acqua,  necessarie
per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto
tra il mosto realizzato e la  birra  prodotta,  nonche'  il  relativo
grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado;
    e) una dichiarazione  con  la  quale  l'istante  attesta  che  il
proprio  microbirrificio  risulta  legalmente  ed  economicamente
indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo  stesso  utilizza
impianti  fisicamente  distinti  da  quelli  di  qualsiasi  altro
birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui.
  3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), e' resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445.
  4.  Il  soggetto  istante  e'  tenuto  a  comunicare  all'Ufficio
competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza
di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa  allegata  ai  sensi
del comma  2,  entro  dieci  giorni  dalla  data  in  cui  le  stesse
variazioni si sono verificate.
  5. Il soggetto istante puo' manifestare,  nell'istanza  di  cui  al
comma 1, la volonta' di non detenere  birra  condizionata  presso  il
microbirrificio in sospensione di accisa coerentemente con l'assenza,
all'interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata
di cui all'art. 4, comma 1.
  6. I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art.  1
del decreto ministeriale n. 153/2001 e che hanno i requisiti  di  una
piccola  birreria  nazionale,  presentano,  al  fine  di  fruire
dell'aliquota ridotta, all'Ufficio competente una  dichiarazione  con
la quale indicano la quantita' annua stimata  di  birra  condizionata
che intendono realizzare nel proprio impianto e la  dichiarazione  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera e); le medesime  dichiarazioni  sono
presentate dai soggetti autorizzati ai  sensi  del  predetto  decreto
ministeriale n. 153/2001, che intendano fruire dell'aliquota ridotta.

[b]                              Art. 3
          Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio [/b]

  1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti
del microbirrificio nell'ambito della quale possono  essere  eseguiti
esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli
impianti stessi e prove di collaudo degli  strumenti  di  misurazione
ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione  sono  eseguiti
anche al fine di determinare la quantita' di acqua  di  lavaggio  che
mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle  caldaie
e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti,
dovra' essere distinta contabilmente dal mosto.
  2. Delle operazioni di  verifica  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
competente  redige,  in  doppio  esemplare,  un  processo  verbale,
sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1.
  3. Ai fini della determinazione della cauzione  prevista  dall'art.
28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di  birra  che
puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata,  dall'Ufficio
competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi  della  birra
presenti e al quantitativo  massimo  di  birra  condizionata  che  si
intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera a); ai  fini  della  determinazione  della  media
dell'imposta dovuta alle  prescritte  scadenze,  cui  fa  riferimento
l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare  ed
e' determinata in base ai dati risultanti dal  registro  della  birra
condizionata di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c).  L'ammontare
della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al  soggetto  di
cui all'art. 2, comma 1.
[b]  4. Effettuata con esito positivo la verifica di  cui  al  comma  1,
constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai
sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di
cui al comma 3,  l'Ufficio  competente  autorizza  l'istituzione  del
deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare  pagamento  del
diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del  TUA,
rilascia la licenza di esercizio di  microbirrificio  e  il  relativo
codice di accisa. [/b]
  5. L'esercente il microbirrificio  che  intende  spedire  la  birra
condizionata,  realizzata  nel  proprio  impianto,  in  regime  di
sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione  europea  o  in
esportazione verso Paesi  terzi,  ne  da'  preventiva  comunicazione,
tramite PEC, all'Ufficio competente.

                              Art. 4 
          Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici

  1. Il deposito fiscale di cui all'art.  3,  comma  4,  comprende  i
magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in
cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la  produzione
del mosto, i serbatoi  e  tutte  le  attrezzature  necessari  per  la
realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento  e  il
magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo.  Il
predetto  magazzino  e'  ubicato  in  un'area  del  deposito  fiscale
appositamente delimitata. La birra  condizionata  per  la  quale  sia
stata assolta la relativa  accisa  e'  detenuta  al  di  fuori  della
delimitazione del deposito fiscale.
  2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre  installato,
qualunque sia  la  capacita'  produttiva,  un  misuratore  del  mosto
prodotto,  collegato  alle  caldaie  attraverso  tubazioni  rigide  e
inamovibili  e  posto  a  valle  di  uno  scambiatore  di  calore,
appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto
dalle  condizioni  nominali  delle  caldaie  fino  alla  temperatura
nominale di 20°C.
  3. Fatta eccezione  per  i  microbirrifici  indicati  al  comma  6,
l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica
tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite  prescrizioni,  graduate
in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive  presenti
nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di  installare
dispositivi di misurazione del prodotto  immediatamente  prima  della
fase di  condizionamento  posti  su  tratti  di  tubazioni  rigide  e
inamovibili;  l'Ufficio  competente  puo'  prescrivere  altresi'
l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua  utilizzata  per
la produzione del mosto.
  4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e  3  e'  consentito,
nel microbirrificio, l'utilizzo  di  tubazioni  mobili  ai  fini  del
trasferimento delle materie prime, dei semilavorati  e  del  prodotto
finito.
  5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata  prodotto
finito al termine delle operazioni  di  condizionamento,  che  devono
essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di  condizionamento
presente  nel  deposito  fiscale  e'  destinato  esclusivamente  al
confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio.
  6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non  superiore  a
3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente  il  misuratore
del mosto prodotto di cui al comma 2.

                            [color=red][b]  Art. 5 
            Adempimenti dell'esercente il microbirrificio

  1.  L'esercente  il  microbirrificio  comunica,  preventivamente,
all'Ufficio competente,  esclusivamente  tramite  PEC,  il  programma
delle lavorazioni che intende  effettuare  per  la  produzione  della
birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo  superiore  al
mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima  dell'inizio
della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo
le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la
data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura,
d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della  birra  che  si
intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di  ottenere
per ciascuna cotta e il grado-Plato del  prodotto  finito.  Eventuali
variazioni  al  programma  sono  comunicate,  tramite  PEC,  almeno
ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse.
  2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di
fabbricazione e di  prelevare  campioni  del  mosto  e  del  prodotto
finito. Il campione si  intende  conforme  a  quanto  dichiarato  dal
depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato  sul  prodotto
finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di  oltre  5  decimi
rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1.
  3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto  si
discosti  di  oltre  il  10  per  cento  da  quello  indicato  nella
comunicazione di cui  al  comma  1,  l'esercente  il  microbirrificio
fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente  tramite
PEC, all'Ufficio competente. [/b][/color]

                              Art. 6
                    Accertamento della produzione

  1.  Per  determinare  i  quantitativi  di  birra,  ai  fini
dell'accertamento  della  produzione  del  microbirrificio,    il
depositario  autorizzato  provvede,  al  termine  della  fase  del
condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c), i medesimi quantitativi  di  birra  condizionata  con  le
modalita' ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma  2
del medesimo art. 7.
  2.  L'Ufficio  competente  verifica  la  regolare  tenuta  della
contabilita' di cui all'art. 7  del  microbirrificio  e  il  corretto
assolvimento  dell'accisa  anche  attraverso  il  riscontro  tra  i
quantitativi  di  birra  condizionata  riportati  nella  contabilita'
stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di  cui  all'art.
4, comma 2, o, nel  caso  siano  stati  installati  a  seguito  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri  eventuali
dispositivi di misurazione.
  3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della  birra,
l'Ufficio competente ha  facolta'  di  riscontrare,  in  relazione  a
specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera  d),  attraverso  esperimenti  di
lavorazione; ha facolta' altresi'  di  riscontrare  la  quantita'  di
acqua di lavaggio necessaria per la  sanificazione  delle  caldaie  e
degli impianti.

                              Art. 7
            Tenuta della contabilita' dei microbirrifici

  1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i  seguenti
registri:
    a) un registro di carico e scarico delle materie  prime  amidacee
introdotte nel deposito e  successivamente  avviate  alla  produzione
della birra;
    b) un registro, conforme al modello  di  cui  all'Allegato  I  al
presente decreto,  del  mosto  ottenuto  per  ciascuna  cotta,  quale
risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione  della
relativa  ricetta  e,  separatamente,  del  quantitativo  di  acqua
impiegata per ogni ciclo  di  sanificazione  della  caldaia  e  degli
impianti, effettuato successivamente alla cotta;
    c) un registro della birra condizionata, conforme al  modello  di
cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al
carico, i  quantitativi  e  il  tipo  di  birra  condizionata  e,  in
relazione  allo  scarico,  i  quantitativi  di  birra  condizionata
estratti, dal deposito fiscale, per essere  immessi  in  consumo  nel
territorio nazionale nonche'  tutti  gli  altri  dati  riportati  nel
medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le  rimanenze
contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma  5,  nello
stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in  regime
sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico  di
riferimento  amministrativo  del  documento  elettronico  di  cui  al
regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24  luglio  2009
ovvero,  in  caso  di  esportazione,  l'indicazione  dell'inerente
dichiarazione  doganale;  i  medesimi  soggetti    contabilizzano
l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni,  tenendo
in evidenza la quota di cauzione complessivamente  impegnata  per  le
spedizioni non ancora  appurate  e  riportano,  a  conclusione  della
circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento.
  2. Le registrazioni sulle scritture contabili di  cui  al  comma  1
sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui  avvengono
le relative operazioni.
  3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:
    a) l'inventario fisico delle materie prime,  del  mosto  e  della
birra, condizionata e non ancora condizionata;
    b) il  bilancio  di  materia  con  l'indicazione  delle  rese  di
lavorazione;
    c) il bilancio  energetico,  con  l'indicazione  dei  consumi  di
energia elettrica e dei combustibili impiegati.
  4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente  e,
prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri
possono essere predisposti  in  modelli  idonei  alla  scritturazione
mediante procedure informatizzate.

                              Art. 8
                Applicazione dell'aliquota ridotta

  1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle
piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento  dell'immissione
in  consumo  nel  territorio  nazionale  direttamente  dai  predetti
impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno  solare  in
corso, la produzione dell'impianto non  risulti  superiore  a  10.000
ettolitri di birra e sussistano i  requisiti  previsti  dal  presente
decreto.
  2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria
nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno,  presentano,  tramite
PEC,  all'Ufficio  competente,  una  dichiarazione  riepilogativa
riportante, in relazione all'anno precedente, il volume  della  birra
complessivamente presa in carico rispettivamente nel  registro  della
birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
  3. Sulla birra realizzata e condizionata in  una  piccola  birreria
unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal  soggetto
obbligato nazionale che  ha  ricevuto  la  birra  direttamente  dalla
predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora,
nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria  non
risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e  ricorrano  requisiti
analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici;
ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma,  il
medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente  sul
proprio deposito,  una  dichiarazione  riepilogativa  riportante,  in
relazione all'anno precedente e con riferimento  a  ciascuna  piccola
birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata,  i  relativi
codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi  in  consumo
nel territorio nazionale.
  4.  Alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  3  sono  allegate  le
certificazioni rilasciate dalle Autorita'  competenti  sulle  piccole
birrerie  unionali  attestanti  la  sussistenza  delle  condizioni
richieste per i microbirrifici nazionali.
  5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2  e  dal
comma 3 risulta che nell'anno solare  di  riferimento  la  produzione
annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale  ovvero
della piccola birreria unionale,  ha  superato  i  10.000  ettolitri,
l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi,  all'esercente  il
microbirrificio, all'esercente la piccola birreria  nazionale  ovvero
al soggetto obbligato nazionale di cui  al  comma  3,  un  avviso  di
pagamento per il recupero  dell'accisa  dovuta  sui  quantitativi  di
birra complessivamente immessi in consumo  ad  aliquota  ridotta  nel
medesimo    periodo.    L'Ufficio    competente,    previa    diffida
all'interessato, provvede a notificare analogo  avviso  di  pagamento
per il recupero dell'accisa all'esercente  o  al  soggetto  obbligato
nazionale che non presentino la dichiarazione di cui  rispettivamente
al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.

                              Art. 9
            Superamento del limite di produzione annua
                    di birra del microbirrificio

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma  5,  se  dalla
dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente  il
microbirrificio ha prodotto un  quantitativo  di  birra  superiore  a
10.000  ettolitri,  l'Ufficio  competente  impartisce  al  medesimo
esercente  le  prescrizioni  necessarie  a  consentire  di  adeguare
l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle  pertinenti
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando
un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso
a duecentodieci giorni.

                              Art. 10
Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in
                        sospensione di accisa

  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di  adempiere  a  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4,  l'esercente  il
microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  la
volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata
in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di  cui  al
medesimo art.  7,  comma  1,  lettera  c)  conformemente  al  modello
semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso
i quantitativi di birra condizionata nonche'  tutti  gli  altri  dati
richiesti dal medesimo modello.
  2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta  dai
microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in
consumo  a  conclusione  delle  operazioni  di  condizionamento  e
contabilizzazione;  tale  contabilizzazione  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui  avviene  il
condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta  al
di fuori della delimitazione del deposito fiscale.

                              Art. 11
                      Disposizioni transitorie

  1.  Gli  esercenti  fabbriche  di  birra  titolari  di  licenza  di
esercizio rilasciata ai  sensi  della  determinazione  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  prot.  140839/RU  del  4
dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  decreto
ministeriale  n.  153/2001,  d'ora  in  avanti  indicata  come
determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle  disposizioni  del
presente decreto  presentano,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento  della
predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2,  comma
1, e il quantitativo in volume  di  birra  prodotta  nell'anno  2018;
nella  stessa  richiesta,  i  predetti  esercenti  manifestano,
eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata  presso
il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla  stessa  richiesta
e'  allegata  la  documentazione,  di  cui  al  presente  decreto,
integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e,  in
particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2,  lettere  a),
b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2,  comma
2, lettera e).
  2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta,  gli  esercenti
le  fabbriche  di  birra  di  cui  al  comma  1,  nelle  more
dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita'
produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo
la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli  Uffici  competenti
provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art.  7,  comma  4,
entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla
quale sono allegati i registri da vidimare.
  3.  L'Ufficio  competente  provvede  a  rideterminare  la  cauzione
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto
che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare.
  4. Gli esercenti le  fabbriche  di  cui  al  presente  articolo  si
adeguano  alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dall'Ufficio
competente entro novanta giorni dalla relativa notifica.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una  produzione
annua non superiore a 500  ettolitri  di  birra,  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di  licenza
di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che
abbiano  installato  un  misuratore  dell'energia  elettrica  o  del
prodotto energetico  utilizzati  nelle  operazioni  di  riscaldamento
delle Corte come stabilito  dall'art.  3,  comma  1,  della  predetta
determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre
2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo  del
misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto.
  6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta,  gli  esercenti
piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  comunicano  all'Ufficio  competente  di
voler  fruire  del  medesimo  beneficio  fiscale,  indicando  il
quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla  stessa
comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).

                              Art. 12 
                    Disposizioni di attuazione

  1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le modalita' per  la  trasmissione  telematica  dell'istanza  di  cui
all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita'  di  cui
all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative  di  cui  all'art.  8,
commi 2 e 3.
  2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le  caratteristiche  tecniche  dei  misuratori,  impiegati  ai  fini
fiscali, menzionati nel presente decreto.
  3.  Le  determinazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  adottate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

                              Art. 13
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 4 giugno 2019

                                                    Il Ministro: Tria

                                                  [color=red][b]        Allegato I

                                                          Allegato II

                                                        Allegato III [/b][/color]

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