[color=blue][size=18pt][b]Semplificazione dei microbirrifici - Gazzetta Ufficiale 14/6/2019[/b][/size][/color]
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[color=red][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 giugno 2019
Semplificazione dei microbirrifici. (19A03733)
(GU n.138 del 14-6-2019)[/b][/color]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19
ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati
membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1,
aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie
indipendenti come definite dal par. 2 del predetto art. 4;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:
l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia
effettuata in regime di deposito fiscale;
l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa
sulla birra, stabilisce le modalita' di accertamento del prodotto nei
depositi fiscali di birra;
l'art. 35, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione
dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra
prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16
agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a
10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata
in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I
annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento;
l'art. 18 che contiene disposizioni relative ai poteri e ai
controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e
agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione
dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina
della medesima imposta;
Visto l'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e
successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo
birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in
particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi
altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000
ettolitri;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle
finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante disposizioni per il controllo
della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime
delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale
sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
prime alcoligene;
Visto l'art. 35, comma 3-ter, del TUA, che demanda ad un decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del
medesimo art. 35, con particolare riguardo all'assetto del deposito
fiscale e alle modalita' semplificate di accertamento e
contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al
medesimo comma 3-bis;
Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi
produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene in regime
di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 2,
lettera g), del TUA e disciplinato dal decreto del Ministro delle
finanze n. 153 del 2001;
Ritenuto che l'art. 35, comma 3-bis, del TUA ha definito,
attraverso il rinvio all'art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n.
1354 del 1962, una tipologia di fabbrica di birra, che risulta
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro
birrificio, non operando sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente
distinti da altri birrifici ed e' contraddistinta da una limitata
soglia di produzione;
Considerato che alla birra prodotta negli impianti della predetta
tipologia di fabbrica di birra e' applicata, in relazione alle
descritte peculiarita', un'aliquota di accisa ridotta del 40 per
cento e che per la stessa tipologia di fabbrica devono essere
introdotte particolari modalita' semplificate di accertamento e
contabilizzazione della birra prodotta e deve essere stabilito un
particolare assetto di deposito fiscale in relazione alle sue
limitate esigenze operative;
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore della fabbricazione della birra;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente
non piu' di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche
identificative di cui all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto
1962, n. 1354, e successive modificazioni, in quanto risulta
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro
birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica
abbia come finalita' economica la realizzazione della propria birra e
al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra
condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa.
La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli
di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo
dei diritti di proprieta' immateriale altrui in modo che la birra
prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione
integrato a partire dalla realizzazione del mosto;
c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata sulla birra, di cui
all'Allegato I annesso al TUA, ridotta del 40 per cento;
d) decreto ministeriale n. 153/2001: il regolamento adottato con
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, recante
disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione,
circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per
l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della
licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n.
153/2001, che beneficia dell'aliquota ridotta in quanto produce
annualmente non piu' di 10.000 ettolitri di birra e ha tutti gli
altri requisiti di cui alla lettera b);
f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra avente sede
in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di birra
non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche analoghe
a quelle del microbirrificio, cosi' come definito alla lettera b);
[color=red][b] g) Ufficio competente: l'Ufficio dogane e monopoli
territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicato
il microbirrificio o la piccola birreria nazionale; [/b][/color]
h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in
regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni contenute
nel presente decreto che disciplina altresi' le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-bis, del
TUA, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle
modalita' semplificate di accertamento e contabilizzazione della
birra prodotta nel medesimo microbirrificio.
3. L'aliquota ridotta e' applicata alla birra ottenuta a seguito di
un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e
si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito
interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I
predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali non
possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; i
microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa birra,
alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.
[b] Art. 2
Adempimenti preventivi per l'attivazione del microbirrificio e per
l'ammissione al beneficio delle piccole birrerie nazionali [/b]
1. Il soggetto che intende attivare un microbirrificio presenta
all'Ufficio competente [b]apposita istanza[/b] contenente le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA,
le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale
nonche' il proprio indirizzo di PEC alla quale si intende ricevere
ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui e'
ubicato l'istituendo microbirrificio, nonche' i relativi contatti
telefonici;
c) la descrizione dei processi di lavorazione, delle
apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli
impianti di condizionamento, nonche' la potenzialita' produttiva dei
singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la
produzione e l'acquisizione di energia;
e) la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento del mosto,
degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonche' il
quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere,
nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione
del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
g) la quantita' annua stimata di birra condizionata che intende
realizzare nel microbirrificio.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:
a) la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti, in
particolare, la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento
dell'attivita' di produzione e condizionamento della birra
evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino della birra
condizionata detenuta in regime sospensivo dall'accisa, le
apparecchiature, gli impianti e i serbatoi di cui al comma 1, lettere
c), d) ed e);
b) le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al comma 1, lettera
e);
c) la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di
cui al comma 1, lettera f);
d) l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono produrre,
e per ciascun tipo di birra, l'indicazione della relativa ricetta,
recante le quantita' di materie prime, inclusa l'acqua, necessarie
per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto
tra il mosto realizzato e la birra prodotta, nonche' il relativo
grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado;
e) una dichiarazione con la quale l'istante attesta che il
proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente
indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro
birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), e' resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Il soggetto istante e' tenuto a comunicare all'Ufficio
competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza
di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata ai sensi
del comma 2, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse
variazioni si sono verificate.
5. Il soggetto istante puo' manifestare, nell'istanza di cui al
comma 1, la volonta' di non detenere birra condizionata presso il
microbirrificio in sospensione di accisa coerentemente con l'assenza,
all'interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata
di cui all'art. 4, comma 1.
6. I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 1
del decreto ministeriale n. 153/2001 e che hanno i requisiti di una
piccola birreria nazionale, presentano, al fine di fruire
dell'aliquota ridotta, all'Ufficio competente una dichiarazione con
la quale indicano la quantita' annua stimata di birra condizionata
che intendono realizzare nel proprio impianto e la dichiarazione di
cui all'art. 2, comma 2, lettera e); le medesime dichiarazioni sono
presentate dai soggetti autorizzati ai sensi del predetto decreto
ministeriale n. 153/2001, che intendano fruire dell'aliquota ridotta.
[b] Art. 3
Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio [/b]
1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti
del microbirrificio nell'ambito della quale possono essere eseguiti
esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli
impianti stessi e prove di collaudo degli strumenti di misurazione
ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione sono eseguiti
anche al fine di determinare la quantita' di acqua di lavaggio che
mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle caldaie
e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti,
dovra' essere distinta contabilmente dal mosto.
2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, l'Ufficio
competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale,
sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista dall'art.
28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di birra che
puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata, dall'Ufficio
competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi della birra
presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si
intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di cui all'art.
2, comma 2, lettera a); ai fini della determinazione della media
dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento
l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare ed
e' determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra
condizionata di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). L'ammontare
della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al soggetto di
cui all'art. 2, comma 1.
[b] 4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1,
constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai
sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di
cui al comma 3, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del
deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del
diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del TUA,
rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo
codice di accisa. [/b]
5. L'esercente il microbirrificio che intende spedire la birra
condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regime di
sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione europea o in
esportazione verso Paesi terzi, ne da' preventiva comunicazione,
tramite PEC, all'Ufficio competente.
Art. 4
Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici
1. Il deposito fiscale di cui all'art. 3, comma 4, comprende i
magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in
cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione
del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la
realizzazione della birra nonche' i reparti di condizionamento e il
magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il
predetto magazzino e' ubicato in un'area del deposito fiscale
appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia
stata assolta la relativa accisa e' detenuta al di fuori della
delimitazione del deposito fiscale.
2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, e' sempre installato,
qualunque sia la capacita' produttiva, un misuratore del mosto
prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e
inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore,
appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto
dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura
nominale di 20°C.
3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al comma 6,
l'Ufficio competente puo' impartire, anche nell'ambito della verifica
tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite prescrizioni, graduate
in ragione della capacita' delle apparecchiature produttive presenti
nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di installare
dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della
fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide e
inamovibili; l'Ufficio competente puo' prescrivere altresi'
l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per
la produzione del mosto.
4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 e' consentito,
nel microbirrificio, l'utilizzo di tubazioni mobili ai fini del
trasferimento delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto
finito.
5. La birra realizzata nel microbirrificio e' considerata prodotto
finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono
essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di condizionamento
presente nel deposito fiscale e' destinato esclusivamente al
confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio.
6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a
3'000 ettolitri di birra e' installato esclusivamente il misuratore
del mosto prodotto di cui al comma 2.
[color=red][b] Art. 5
Adempimenti dell'esercente il microbirrificio
1. L'esercente il microbirrificio comunica, preventivamente,
all'Ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma
delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della
birra. Il programma, che non puo' prevedere un periodo superiore al
mese solare, e' presentato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio
della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo
le giornate di sabato e le festivita'. Nel programma sono indicate la
data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura,
d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della birra che si
intende realizzare, la quantita' di mosto che si prevede di ottenere
per ciascuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali
variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno
ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse.
2. L'Ufficio competente ha facolta' di assistere alle operazioni di
fabbricazione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto
finito. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal
depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato sul prodotto
finito dall'Ufficio competente, non e' superiore di oltre 5 decimi
rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1.
3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si
discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato nella
comunicazione di cui al comma 1, l'esercente il microbirrificio
fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente tramite
PEC, all'Ufficio competente. [/b][/color]
Art. 6
Accertamento della produzione
1. Per determinare i quantitativi di birra, ai fini
dell'accertamento della produzione del microbirrificio, il
depositario autorizzato provvede, al termine della fase del
condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1,
lettera c), i medesimi quantitativi di birra condizionata con le
modalita' ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma 2
del medesimo art. 7.
2. L'Ufficio competente verifica la regolare tenuta della
contabilita' di cui all'art. 7 del microbirrificio e il corretto
assolvimento dell'accisa anche attraverso il riscontro tra i
quantitativi di birra condizionata riportati nella contabilita'
stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di cui all'art.
4, comma 2, o, nel caso siano stati installati a seguito delle
prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri eventuali
dispositivi di misurazione.
3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della birra,
l'Ufficio competente ha facolta' di riscontrare, in relazione a
specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), attraverso esperimenti di
lavorazione; ha facolta' altresi' di riscontrare la quantita' di
acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione delle caldaie e
degli impianti.
Art. 7
Tenuta della contabilita' dei microbirrifici
1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti
registri:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee
introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione
della birra;
b) un registro, conforme al modello di cui all'Allegato I al
presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale
risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della
relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua
impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli
impianti, effettuato successivamente alla cotta;
c) un registro della birra condizionata, conforme al modello di
cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al
carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in
relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata
estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel
territorio nazionale nonche' tutti gli altri dati riportati nel
medesimo modello. Il predetto registro riporta altresi' le rimanenze
contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello
stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime
sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di
riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al
regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009
ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente
dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano
l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo
in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le
spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della
circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento.
2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1
sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono
le relative operazioni.
3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:
a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della
birra, condizionata e non ancora condizionata;
b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di
lavorazione;
c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di
energia elettrica e dei combustibili impiegati.
4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente e,
prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri
possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione
mediante procedure informatizzate.
Art. 8
Applicazione dell'aliquota ridotta
1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle
piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento dell'immissione
in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti
impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in
corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000
ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto.
2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria
nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite
PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa
riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra
complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della
birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria
unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto
obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla
predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora,
nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non
risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti
analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici;
ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma, il
medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente sul
proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in
relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola
birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi
codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi in consumo
nel territorio nazionale.
4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le
certificazioni rilasciate dalle Autorita' competenti sulle piccole
birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni
richieste per i microbirrifici nazionali.
5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2 e dal
comma 3 risulta che nell'anno solare di riferimento la produzione
annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero
della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri,
l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi, all'esercente il
microbirrificio, all'esercente la piccola birreria nazionale ovvero
al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un avviso di
pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di
birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel
medesimo periodo. L'Ufficio competente, previa diffida
all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento
per il recupero dell'accisa all'esercente o al soggetto obbligato
nazionale che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente
al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.
Art. 9
Superamento del limite di produzione annua
di birra del microbirrificio
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, se dalla
dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente il
microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a
10.000 ettolitri, l'Ufficio competente impartisce al medesimo
esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare
l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle pertinenti
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, fissando
un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso
a duecentodieci giorni.
Art. 10
Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in
sospensione di accisa
1. Fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4, l'esercente il
microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, la
volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata
in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di cui al
medesimo art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello
semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso
i quantitativi di birra condizionata nonche' tutti gli altri dati
richiesti dal medesimo modello.
2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta dai
microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in
consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e
contabilizzazione; tale contabilizzazione e' effettuata con le
modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il
condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta al
di fuori della delimitazione del deposito fiscale.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di
esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/RU del 4
dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
ministeriale n. 153/2001, d'ora in avanti indicata come
determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento della
predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2, comma
1, e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018;
nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano,
eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata presso
il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta
e' allegata la documentazione, di cui al presente decreto,
integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e, in
particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a),
b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2, comma
2, lettera e).
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti
le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more
dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita'
produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo
la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli Uffici competenti
provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art. 7, comma 4,
entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla
quale sono allegati i registri da vidimare.
3. L'Ufficio competente provvede a rideterminare la cauzione
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto
che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare.
4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si
adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ufficio
competente entro novanta giorni dalla relativa notifica.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una produzione
annua non superiore a 500 ettolitri di birra, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di licenza
di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che
abbiano installato un misuratore dell'energia elettrica o del
prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento
delle Corte come stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta
determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre
2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo del
misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto.
6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti
piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunicano all'Ufficio competente di
voler fruire del medesimo beneficio fiscale, indicando il
quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla stessa
comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).
Art. 12
Disposizioni di attuazione
1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le modalita' per la trasmissione telematica dell'istanza di cui
all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilita' di cui
all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative di cui all'art. 8,
commi 2 e 3.
2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite
le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini
fiscali, menzionati nel presente decreto.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2019
Il Ministro: Tria
[color=red][b] Allegato I
Allegato II
Allegato III [/b][/color]