Buongiorno
Il problema è relativo ad una Coopertativa /Consorzio che accoglie le imprese aggiudicatarie di un bando pubblico emanato da un comune. Lo stesso comune poi si è convenzionato con la cooperativa per realizzare un insediamento produttivo.
La cooperativa è una società di scopo e terminata la vendita/assegnazione di tutti gli immobili si scioglierà.
AI fini IMU tutti gli immobili realizzati sono beni destinati alla vendita (art. 2 comma 1 DL 102/2013) e pertanto esenti IMU.
Il comune è pienamente a conoscenza di tale situazione oggettiva desumibile dagli innumerevoli propri atti interni.
La cooperativa non ha presentato l'apposita dichiarazione prevista ai fini IMU dal comma 5 bis arty. 2 DL 102/2013 in cui indicava che i propri immobili sono beni merce e non ha effettuato il versamento dell'imu nelle ultime annualità.
Tale omissione è dovuta alla lettura dell'art 15 comma 1 della L. 12/11/2011 n. 183 che recita.........le amministrazioni pubbliche ed i gestori dei pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nonchè tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
La cooperativa ritiene che il comune avesse piena conoscenza dello status oggettivo dei beni come beni merce e pertanto esenti IMU, visto che il comune stesso ha promosso ed ha avuto un costante flusso di informazioni ufficiali dalla cooperativa sessa.che testimonia l'oggettiva classificazionne come bene merce.
Poichè l'obbligo dichiarativo è a pena di decadenza, ma secondo la cooperativa l'obbligo non sussisteva per la conoscenza oggettiva da parte del comune ,
Frazie Fabrizio Fallani CNA
vorremmo un parere sul diritto a fruire dell'esonero IMU per tali immobili.
Buongiorno
Il problema è relativo ad una Coopertativa /Consorzio che accoglie le imprese aggiudicatarie di un bando pubblico emanato da un comune. Lo stesso comune poi si è convenzionato con la cooperativa per realizzare un insediamento produttivo.
La cooperativa è una società di scopo e terminata la vendita/assegnazione di tutti gli immobili si scioglierà.
AI fini IMU tutti gli immobili realizzati sono beni destinati alla vendita (art. 2 comma 1 DL 102/2013) e pertanto esenti IMU.
Il comune è pienamente a conoscenza di tale situazione oggettiva desumibile dagli innumerevoli propri atti interni.
La cooperativa non ha presentato l'apposita dichiarazione prevista ai fini IMU dal comma 5 bis arty. 2 DL 102/2013 in cui indicava che i propri immobili sono beni merce e non ha effettuato il versamento dell'imu nelle ultime annualità.
Tale omissione è dovuta alla lettura dell'art 15 comma 1 della L. 12/11/2011 n. 183 che recita.........le amministrazioni pubbliche ed i gestori dei pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nonchè tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
La cooperativa ritiene che il comune avesse piena conoscenza dello status oggettivo dei beni come beni merce e pertanto esenti IMU, visto che il comune stesso ha promosso ed ha avuto un costante flusso di informazioni ufficiali dalla cooperativa sessa.che testimonia l'oggettiva classificazionne come bene merce.
Poichè l'obbligo dichiarativo è a pena di decadenza, ma secondo la cooperativa l'obbligo non sussisteva per la conoscenza oggettiva da parte del comune ,
Frazie Fabrizio Fallani CNA
vorremmo un parere sul diritto a fruire dell'esonero IMU per tali immobili.
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La questione è complessa e non è possibile fornire una risposta risolutiva ma solo alcune indicazioni.
La conoscenza da parte del Comune dello stato di fatto e di diritto non determina in linea di principio un esonero dall'applicazione delle disposizioni in materia (altrimenti ragionando si dovrebbe ritenere che un dipendente dell'Agenzia delle Entrate non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi visto che lavora proprio nell'ente che esercita il controllo, o che il SUAP non debba chiedere adempimenti al Comune in relazione a procedure obbligatorie in materia di pubblico spettacolo ecc...).
Ci sono numerosi casi in cui l'Ente ha conoscenza, sia partecipando con il soggetto (es. IN HOUSE) che essendo lo stesso soggetto che presenta a se stesso documentazione, in cui si verifica il caso indicato e nel quale comunque sussiste un onere adempimentale.
Inoltre la materia fiscale e tributaria ha carattere speciale ed alla stessa non si applicano gli ordinari istituti di semplificazione (es. art. 13 comma 2 della L. 241/1990 "2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.";
La normativa citata del resto è esplicita non solo ne richiedere la dichiarazione, ma nell'imporre l'uso di una modulistica specifica e nel prevederlo a pena di decadenza "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all'imposta municipale propria, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli
immobili ai quali il beneficio si applica"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/29/13A08725/sg
Il Comune, pur soggetto giuridico unitario, opera tuttavia per Servizi, Settori, Direzioni, Uffici, ognuno dei quali ha una propria autonomia anche giuridica e gestionale e la documentazione depositata presso un ufficio non si può intendere automaticamente conosciuta dall'altro. Se è vero che l'interessato può avvalersi del diritto di non presentare documentazione in possesso della PA stessa (anche di altro ufficio) ciò non vale per i CONTENUTI.
Pertanto se l'interessato avesse presentato la documentazione all'ufficio ALFA avrebbe potuto vantare il diritto a non ripresentare la dichiarazione limitandosi ad indicare che era in possesso della PA, ma non può valere per i CONTENUTI della dichiarazione stessa.
Per fare altro esempio, se valesse quanto detto nessun cittadino dovrebbe presentare al COMUNE autocertificazioni di residenza, stato civile ecc... perchè INFORMAZIONI IN POSSESSO DELLA PA. Ma questo non è! Le informazioni sono del Comune stesso ma il cittadino ha l'onere, all'occorrenza, di autocertificarle. Lo stesso vale per DURC, ISEE ecc...
I margini di azione sembrano ridotti.