Data: 2019-06-13 11:23:03

apertura discoteca

non mi è ben chiaro se la licenza di pubblica sicurezza sia un atto vero e proprio e da chi sia rilasciato.

Cioè un locale presenta scia per licenza sala da ballo, superiore alle 200 persone,

serve parere commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

licenza di agibilità rilasciata dal Comune

licenza di pubblica sicurezza rilasciato da? questore? Comune? implicito nella scia?

Grazie

riferimento id:50005

Data: 2019-06-13 12:18:48

Re:apertura discoteca

Nel suo caso è una licenza vera e propria (art.14 tulps) rilasciata ex art.68 Tulps dal Comune previa verifica condizioni agibilità art.80 tulps.
Superando le 200 persone non può fare scia


riferimento id:50005

Data: 2019-06-14 13:28:28

Re:apertura discoteca

Confermo quello che dice Roberto. Provvedimento unico SUAP comprendente art. 68 e 80 TULPS con coinvolgimento istruttorio della CCVLPS

riferimento id:50005

Data: 2020-01-25 09:26:03

Re:apertura discoteca

Mi date il riferimento normativo specifico per le discoteche?: cioè in una licenza precedente ho trovato citati gli artt. da 116 a 125 r.d. 635/1940 (oltre che il 68 tulps naturalmente) , ma andando a vedere questi articoli  in particolare il 116, ho visto che si parla di un numero di trattenimenti definito, questo è anche ribadito nei diversi commi, senza possibilità di diverse interpretazioni, e negli articoli successivi, si parla di vari tipi di impianti ma mai discoteche

riferimento id:50005

Data: 2020-01-27 12:10:33

Re:apertura discoteca

Da citare, [b]relativamente al TULPS[/b] (oltre alle norma generali riferite ai primi artt. TULPS, vedi art. 8, 9, ecc.)
[b]Art. 68[/b]
per prassi, l'art. 69 è più adatto ai trattenimenti temporanei ma la distinzione , oggi come oggi, ha poco senso. Anche il 68 parla di eventi. L'art. 69, però, cita un "anche temporaneamente" che fa protendere per l'interpretazione data.

[b]Art.  71 che dispone: [/b]
[i]Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.[/i]

Quindi sei tu, che nella Licenza, indicherai il carattere stabile dell'attività.

[b]Art. 80[/b]. Non mi dilungo su CCVLPS, tecnico incaricato, capienza ecc.

[b]Art. 82[/b] (da riportare, eventualmente, come monito):
[i]Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.[/i]
[i]Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.[/i]

[b]Per il REG. TULPS[/b] vige il paragrafo 14 che va dall'art. 116 all'art. 151 ma, come nel caso del TULPS, molti artt. sono abrogati o hanno un valore marginale.

La disposizione che citi nell'art. 116 del Reg. TULPS può essere risolta nel modo che ti ho detto: sei tu che in licenza specifichi il carattere stabile di una determinata tipologia di trattenimento.

Puoi citare, inoltre, [b]l'art. 125, l'art. 140, l'art. 145, l'art. 147[/b]

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