Buongiorno,
sull'argomento in oggetto la mia confusione è tanta, accentuata di recente dall'entrata in vigore prima della circolare Gabrielli, poi sostituita dalla direttiva Piantedosi del 18/7/2018.
Nel caso di concerto musicale all'aperto, in area non delimitata, senza strutture ma con affluenza presunta di 600 persone previsto per fine mese, la locale stazione Carabinieri ci chiede di convocare la commissione comunale di vigilanza. Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, è intenzione del sindaco non concedere autorizzazione per evento musicale.
Ci si chiede tuttavia quali siano i casi di applicazione concreta delle disposizioni del titolo IX del D.M. 19/8/1996, posto che lo stesso esclude dal campo di applicazione del decreto i luoghi e gli spazi all'aperto , privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, prevedendo la produzione delle certificazioni di idoneità statica delle strutture, la dichiarazione di esecuzione degli impianti a regola d'arte, l'approntamento di mezzi antincendio. In tale casistica sembrerebbe rientrare l'evento sopra descritto.... Un'affluenza superiore alle 200 persone comporta sempre e comunque l'intervento della Commissione ? E come si inserisce in tale contesto, la circolare Piantedosi?
Buongiorno,
sull'argomento in oggetto la mia confusione è tanta, accentuata di recente dall'entrata in vigore prima della circolare Gabrielli, poi sostituita dalla direttiva Piantedosi del 18/7/2018.
Nel caso di concerto musicale all'aperto, in area non delimitata, senza strutture ma con affluenza presunta di 600 persone previsto per fine mese, la locale stazione Carabinieri ci chiede di convocare la commissione comunale di vigilanza. Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, è intenzione del sindaco non concedere autorizzazione per evento musicale.
Ci si chiede tuttavia quali siano i casi di applicazione concreta delle disposizioni del titolo IX del D.M. 19/8/1996, posto che lo stesso esclude dal campo di applicazione del decreto i luoghi e gli spazi all'aperto , privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, prevedendo la produzione delle certificazioni di idoneità statica delle strutture, la dichiarazione di esecuzione degli impianti a regola d'arte, l'approntamento di mezzi antincendio. In tale casistica sembrerebbe rientrare l'evento sopra descritto.... Un'affluenza superiore alle 200 persone comporta sempre e comunque l'intervento della Commissione ? E come si inserisce in tale contesto, la circolare Piantedosi?
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CHIARIAMO ALCUNE COSE SINTETICAMENTE:
1) non è diritto del richiedente avere l'area pubblica. Non serve trovare motivazioni particolari per dire "LA PIAZZA NON TE LA DO!!!!!
2) se la si dà si fa un BANDO
3) nelle piazze si applica l'art. 68 (NO COMMISSIONE) e non l'80 (Commissione sopra le 200 persone)
4) Carabinieri non possono pretendere commissioni o pareri. Vanno ascoltati ... ma niente più
5) anche se non vi è obbligo di sentire la Commissione per problematiche particolari NIENTE VIETA si acquisire i pareri o dei singoli ENTI che compongono la Commissione o della Commissione stessa (è comunque organo consultivo).
La circolare 2018 è completamente diversa dalla Gabrielli ... e lo dice chiaramente che spetta al Comune definire le modalità dell'istruttoria fuori dall'art. 80.
confermo quello che dice Simone e aggiungo che l'approccio formalmente correto è questo:
- ci sono le condizioni affinche l'area aggetto di tratenimento sia un luogo di PS ai sensi del DM 19/08/96?
- se sì, allora si applica l'art. 80 TULPS. In questo caso ha senso parlare di sopra o sotto le 200 persone.
- se no, allora il luogo non necessita (ai fini TULPS) dell'autorizzaizone 80 TULPS, questo a prescindere da quante persone ci siano.
E' comunque facoltà del Comune di adottare misure di safety e security dentro o fuori l'art. 80 TULPS. Se dentro, va da sé che il tutto sia coordinato nel procedimento autorizzatorio con o senza CCVLPS