Motivazione per relationem - TAR 26/4/2012
TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 26.04.2012 n. 1231
N. 01231/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2008, proposto da:
Italspazi Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Laruffa, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano Via Marcello Malpighi,4;
contro
Anas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca di autorizzazione all’installazione di una insegna di esercizio sulla strada statale 36, al Kilometro 15 + 150, prot. n. 18222 del 4.4.2008, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, datato 4.4.2008, l’Amministrazione resistente ha revocato l’autorizzazione all’installazione di un’insegna posta sulla strada statale in epigrafe indicata, a proprio favore.
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, nell’unico ed articolato motivo di ricorso, l’istante ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, contestandone la fondatezza.
All’udienza pubblica del 11.4.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In particolare, la ricorrente si duole dell’insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, laddove il medesimo si fonda sul fatto che il manufatto in questione non sarebbe stato installato nella sede di esercizio, ma su pertinenza dell’Anas.
Può prescindersi dallo scrutinio delle problematiche evidenziate dalla ricorrente, e correlate alla variazione della grafica del messaggio pubblicitario (istanza del 26.10.2007), dato che il provvedimento di revoca può ritenersi congruamente motivato con riferimento ad altri presupposti, di per sé idonei a sorreggerlo, in fatto ed in diritto.
In particolare, fin dalla comunicazione di avvio del procedimento (prot. 13344 del 11.3.2008), l’Amministrazione ha richiamato il fatto che la ricorrente “non si è attenuta a quanto prescritto” nell’autorizzazione “così come più volte accertato dalla Polizia Locale di Lissone”, che aveva a suo tempo contestato l’irregolare installazione dell’insegna, posta a meno di tre metri dalla carreggiata, ed a meno di 150 m dalla segnaletica a messaggio variabile, producendo in giudizio i verbali delle dette contestazioni, effettuate in data 21 e 29 maggio 2007, su cui la ricorrente non ha dedotto alcunché, né in sede procedimentale, né nel corso del presente giudizio.
Il provvedimento impugnato ha puntualmente richiamato la detta nota del 11.3.2008, dando altresì atto che la stessa la ricorrente, sebbene invitata a presentare osservazioni in proposito, non ha provveduto in tal senso.
In presenza di una motivazione “per relationem”, come nel caso di specie, basta che l'interessato sia posto in condizione di conoscere gli atti dai quali emergono i presupposti di fatto e di diritto della determinazione assunta, mentre non occorre l'allegazione da parte dell'Amministrazione dei singoli documenti istruttori sottesi al provvedimento (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 29 aprile 2009 n. 3595).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)