Un mio cliente titolare di azienda agricola intende costruire una piccola costruzione da adibire ad abitazione. Il lotto di terreno che ha scelto, da solo non rispetta il requisito del lotto minimo edificabile (10.000 mq) imposto dal vigente PRG, pertanto all'atto della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire è stata dichiarata la disponibilità da parte di un proprietario vicino di costituire insieme (e quindi asservire con atto pubblico) un comparto edilizio che raggiungesse la superficie minima edificabile. Chiaramente la costruzione sarà comunque realizzata sull'appezzamento del mio cliente, il quale ovviamente possiede altri terreni che coltiva, sparsi nell'ambito del territorio comunale.
A conclusione dell'iter istruttorio (e dopo aver ottenuto autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica) il funzionario responsabile solleva la questione che per potersi attuare l'intervento edilizio non basta il solo lotto minimo edificabile, ma la costruzione deve essere di pertinenza ad una estensione minima del fondo agricolo (aziendale) di uguale estensione (osia sempre 10.000 mq). Tale evenienza non è specificamente contemplata né dal PRG, né dalla legge urbanistica regionale (la L.R. 71/1978). Ho letto qualcosa del genere nella legge regionale laziale, ma per l'appunto lì viene specificato chiaramente che occorre una dimensione minima aziendale (tra l'altro derogabile).
Vorrei avere un vostro parere sulla questione.
Un mio cliente titolare di azienda agricola intende costruire una piccola costruzione da adibire ad abitazione. Il lotto di terreno che ha scelto, da solo non rispetta il requisito del lotto minimo edificabile (10.000 mq) imposto dal vigente PRG, pertanto all'atto della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire è stata dichiarata la disponibilità da parte di un proprietario vicino di costituire insieme (e quindi asservire con atto pubblico) un comparto edilizio che raggiungesse la superficie minima edificabile. Chiaramente la costruzione sarà comunque realizzata sull'appezzamento del mio cliente, il quale ovviamente possiede altri terreni che coltiva, sparsi nell'ambito del territorio comunale.
A conclusione dell'iter istruttorio (e dopo aver ottenuto autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica) il funzionario responsabile solleva la questione che per potersi attuare l'intervento edilizio non basta il solo lotto minimo edificabile, ma la costruzione deve essere di pertinenza ad una estensione minima del fondo agricolo (aziendale) di uguale estensione (osia sempre 10.000 mq). Tale evenienza non è specificamente contemplata né dal PRG, né dalla legge urbanistica regionale (la L.R. 71/1978). Ho letto qualcosa del genere nella legge regionale laziale, ma per l'appunto lì viene specificato chiaramente che occorre una dimensione minima aziendale (tra l'altro derogabile).
Vorrei avere un vostro parere sulla questione.
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Purtroppo non è possibile fornire indicazioni specifiche (ma materia andrebbe approfondita con l'analisi degli atti di programmazione comunali e della disciplina regionale).
POSSIAMO dire che ogni limitazione (lotto minimo, superficie minima), rappresentando una limitazione all'esercizio del diritto dell'interessato (jus edificandi) deve essere espressamente prevista dalla legge (nazionale e/o regionale) o da atti di attuazione della stessa e non può nascere come prescrizione amministrativa nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
Suggeriamo di chiedere al Comune di FORMALIZZARE la richiesta con indicazione delle norme di riferimento, eventualmente diffidando al rilascio e se del caso preparare eventuale ricorso d'urgenza al TAR (consigliamo già in questa fase la consulenza di un legale)
Anche io la penso così. Se non c'è una chiara specificazione di tale limitazione non può essere addotta come motivo di diniego. Seguirò il vostro consiglio.
Grazie!