Buongiorno
Si chiede cortesemente un parere in relazione all’apertura di piscine natatorie.
Considerato che:
- Con lettera circolare n. 559/c del 12.01.1995 il Ministero dell’Interno ha precisato che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico. Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto;
- Con d.g.r. 17.05.2006 n. 8/2552 “requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie”, Regione Lombardia dispone che l’esercizio dell’attività delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici è soggetto a comunicazione di Inizio Attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all’Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività.
- che Il D.M. 18.03.1996 dispone che i progetti degli impianti destinati ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 sono soggetti ai controlli della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.
Sulla base di quanto sopra si chiede, per le seguenti tipologie di impianti:
a) Piscina all’aperto pubblica (aperta per il solo periodo estivo), con pagamento ingresso, senza lo svolgimento di corsi, gare o altre manifestazioni di pubblico spettacolo;
b) Piscina coperta (corsi di nuoto e nuoto libero) e possibile presenza di pubblico non superiore a 100 persone;
se:
1) l’inizio attività è soggetta a presentazione di SCIA ai sensi dell’art. 86 del Tulps;
2) I progetti sono soggetti all’esame della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;
3) i locali sono soggetti alla normativa sulla prevenzione incendi (DPR 151/2011
In ambedue i casi:
1) Si conferma attività soggette ex art. 86 TULPS
2) Per capienza sotto le 200 persone il parere della CLPS è sostituita da relazione di tecnico abilitato (capienza totale soggetti attivi più passivi)
3) Rientrano tra le attività soggette alle visite ed ai controlli sulla prevenzione incendi (Voce 65 all. I DPR 151/2011) e fino a 200 prs vedi punto 2).
In questi casi la SCIA o altro titolo abilitativo sostituisce anche la comunicazione di cui alla DGR 2552/2006.