Data: 2019-06-07 12:08:36

PRO LOCO

A seguito dell'istituzione nel Comune della PRO LOCO, in capo a questa è confluita l'organizzazione di alcune feste prima gestite da altre associazioni ora cessate. Il presidente della PRO LOCO, per alcune di queste manifestazioni, chiede se è possibile prevedere una sorta di "delega di responsabilità" ai precedenti organizzatori (intesi come persone fisiche).
E' fattibile? Ad esempio prevedendo il tutto nello statuto della PRO LOCO, oppure facendo ricoprire a queste persone delle cariche specifiche nella PRO LOCO stessa?

riferimento id:49944

Data: 2019-06-07 18:43:40

Re:PRO LOCO


A seguito dell'istituzione nel Comune della PRO LOCO, in capo a questa è confluita l'organizzazione di alcune feste prima gestite da altre associazioni ora cessate. Il presidente della PRO LOCO, per alcune di queste manifestazioni, chiede se è possibile prevedere una sorta di "delega di responsabilità" ai precedenti organizzatori (intesi come persone fisiche).
E' fattibile? Ad esempio prevedendo il tutto nello statuto della PRO LOCO, oppure facendo ricoprire a queste persone delle cariche specifiche nella PRO LOCO stessa?
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CHIARIAMO: la pro loco è una associazione come le altre ... NON HA prerogative maggiori delle altre nè può essere affidataria diretta di servizi, contributi ecc...
Chiunque può istituire una "pro loco" salvo che esista una legge regionale che ne disciplina la costituzione e iscrizione in elenchi (con tale denominazione).

In Puglia ad esempio vi è una disciplina:
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/27946927/LR_25_2018.pdf/d4442907-ffea-4909-89a2-1e575e21151f?version=1.0

[b]L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del dirigente competente per materia e costituisce
condizione indispensabile per:
a) fruire della denominazione “Pro loco”;
b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione
Puglia;
c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi
stabiliti dalla legge;
d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11.[/b]

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