Data: 2019-06-07 08:34:07

Esercenti che gesticono apparecchi da gioco. Piemonte L.R. 9/2016 e succ. mod.

In data 20.05.2016 è entrata in vigore, in Piemonte, la L.R. 9/2016. A far data dal 20.11.2017 gli esercenti che gesticono gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110/6 e 7 comma TULPS e dal 20.05.2019 i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. dovevano adeguarsi al disposto di cui all'art. 5 delle citata L.R..
In data 17.12.2018 con la L.R. 19 (avente decorrenza dal 18.12.2018) è stato modificato l'art. 13 della L.R. 9/2016.
Alla luce di tali modifiche è giusto affermare che gli esercenti che gesticono gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110/6 e 7 comma TULPS si devono adeguare entro il 20.05.2020 (cioè dopo 4 anni dall'entrata in vigore della L.R. 9/2016) mentre gli altri entro il 20.05.2024 (cioè 8 anni dall'entrata in vigore della L.R. 9/2016) o tale proroga è solo efficace per situazioni sopravvenute dopo l'entrata in vigore della L.R. 9/2016 (es. collocazione di uno sportello bancomat in epoca successiva al 20.05.2016)?
Nel caso non siano sopravvenute modifiche rispetto le condizioni di cui all'art. 5 della L.R. 9/2016 si deve applicare l'art. 11.
Ringrazio

riferimento id:49941

Data: 2019-06-07 20:22:48

Re:Esercenti che gesticono apparecchi da gioco. Piemonte L.R. 9/2016 e succ. mod.

Ricapitoliamo per tutti i lettori del forum

La LR piemontese sulla ludopatia n. 9/2016 è entrata in vigore il 20/05/2016. Ai sensi dell’[b]art. 13, comma 1[/b] della stessa LR, gli esercenti che, alla data di entrata in vigore, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si dovevano adeguare a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data (20 maggio 2016 + 18 mesi  = 20/11/2017)

Il [b]comma 1[/b] non ha subito modifiche, è quello dal 20/05/2016 e riguarda chi si trovava in una situazione di non legittimità al momento dell’entrata in vigore.

Con LR 19/2018 (in vigore dal 18/12/2018), sono stati aggiunti dei commi all’art. 13 citato. In realtà l’art. aveva già subito altre modifiche ma per ora tralasciamo.
Fra i nuovi commi c’è il comma 2-ter:
[i]2-ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.[/i]

Il comma riguarda il caso particolare dei “fatti sopravvenuti” come, ad esempio, l’apertura di un bancomat a meno di 500 dall’esercizio. In questo caso viene previsto un termine di 4 anni decorrente dal verificarsi della fattispecie, ai fini dell’adeguamento da parte dell’esercente. Ad esempio, se il bancomat verrà aperto nel 2025, l’esercente dovrà allontanarsi entro il 2029; se il bancomat è stato aperto in una data compresa fra il 21/05/2016 al 17/12/2018, questa disposizione può rappresentare una sorta di sanatoria che aggiunge i 4 anni per l’adeguamento, decorrenti, anche in questo caso, dal momento del verificarsi della fattispecie. In altre parole, fino al 18/12/2018, i fatti sopravvenuti non determinavano l'applicabilità dei limiti di distanza. Per come è scirtta la norma, dopo il 2018 anche i fatti sopravvenuti prima del 2018 (ma non prima del 21/05/2016) determina l'applicabilità dei 4 anni.

La stessa cosa vale per le sale giochi di cui al comma 2 e di cui al comma 2-quater che prevede 8 anni al posto di 4.
Per il resto confermo l’applicabilità dell’art. 11 allorquando il privato che ne era tenuto, non si è adeguato nei termini: scaduto il termine la sua posizione non è legittima.

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