Sul BURL - supplemento n. 23 - Venerdì 07 giugno 2019 è stata pubblicata la legge regionale 06 giugno 2019 - n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019"
In particolare la legge regionale apporta modiche alla:
- legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);
- legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) -> modifiche agli artt. 18 bis, 18 ter, 21, 27, 37, 87 e 126;
- legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)
Di particolare rilevanza la modifica:
- all'art. 21 c. 10 della l.r. 6/2010: [i]Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. [b]La carta di esercizio deve essere altresì esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile[/b][/i]
- all'art. 27 c. 1 e 2 della l.r. 6/2010:
1. [i]In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni [s]di calendario[/s] [b]di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell’attività[/b].[/i]
2. Si considerano di particolare gravità:
...
[b]«c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell’autorizzazione commerciale[/b]
- all'art. 37 c. 1 e 4 della l.r. 6/2010:
il comma 1 lettera c) è così sostituito [i][b]da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.[/b][/i].
il comma 4 lettera b) è così sostituito [i][b]da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.[/b][/i]
- l'art. 87 c. 4 della l.r. 6/2010 è abrogato;
- all'art. 126 c. 1 e 6 della l.r. 6/2010:
il nuovo comma 1 dispone che "[i]Entro il [b]15 dicembre[/b] (prima era il 30 novembre) di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo[/i]."
il comma 6 è così sostituito [i][b]Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, i comuni trasmettono alla Regione l’elenco delle manifestazioni fieristiche locali comunicate ai sensi dell’articolo 124, comma 2, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui tali manifestazioni si svolgono[/b][/i]
Infine segnalo l'art. art. 29 (Modifica all’art. 6 della l.r. 11/2014)
Segnalo l'art. 29 (modifiche alla L.R. 11/2014), destinato a quegli Enti che si rifiutano di fare consulenza preventiva. Importante per i casi in cui la normativa e le informazioni sui procedimenti non sono proprio chiare o lasciano spazio alla discrezionalità ed all'umore? del controllore. Il venir meno del buon senso dei front office porta a dover disciplinare anche l'ovvietà.
riferimento id:49938Art. 29
(Modifiche all’articolo. 6 della l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è
apportata la seguente modifica:
dopo il comma 1 dell’articolo 6 inserito il seguente:
«1 bis. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione
di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certifi-
cata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determi-
nate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124), per i procedimenti amministrativi relativi a
materie di competenza regionale e inerenti alle attività di cui al
comma 1, il soggetto interessato può chiedere all’amministrazio-
ne procedente di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari
alla eventuale presentazione formale dell’istanza, della SCIA o
della comunicazione riguardo, in particolare, alla conformità
della stessa con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,
territoriale e urbanistica, nonché con la normativa commerciale,
ambientale, paesaggistica, culturale ed igienico-sanitaria ap-
plicabile. L’amministrazione procedente fornisce, di norma oral-
mente, le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso,
le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti
resi non incidono, in ogni caso, sulla istruttoria successiva alla
eventuale presentazione dell’istanza, della SCIA o della comuni-
cazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo
correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma
è resa gratuitamente dall’amministrazione procedente, fatto sal-
vo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le rappresen-
tanze degli enti locali e del sistema camerale, sono definite le
modalità per il monitoraggio sull’attuazione di quanto previsto
al presente comma.».
A mio avviso è un articolo ambiguo:
- primo perché tutte le informazioni fornite non incidono sull’istruttoria successiva;
- secondo perché un conto è dare indicazioni sulla modulistica e le procedure, un altro e fare attività preistruttoria. Nel secondo caso non può che essere a pagamento in quanto si sostituisce all’attività dell’imprenditore;
- terzo: caso della scia, che si basa sul principio dell’autocertificazione, sempre a mio avviso, un funzionario non si può sostituire al dichiarante, dovendo poi controllare;
- quarto: se la consulenza prevede necessariamente l’interfaccia con altri enti e questi non rispondono nel termine di 30 giorni cosa deve fare lo sportello unico?
Sull'ambiguità dell'articolo posso essere d'accordo in quanto, per esempio, è difficile stabilire una tempistica "fornendo, di norma, oralmente una risposta".
Il problema sta nel muro che si è sollevato negli anni nei confronti del cittadino quando questo chiede al funzionario competente (che non è necessariamente il SUAP ) un parere di massima, spesso verbale. Infatti si parla di consulenza preistruttoria, pertanto non vincolante ma che può, in fase istruttoria, snellire notevolmente l'attività del SUAP.
La legge individua il SUAP quale unico interlocutore con l'impresa ma questo solo ai fini della presentazione delle istanze ed alle successive istruttorie. La rigidità rispetto al passato degli uffici e degli enti diversi dal SUAP a metterci la faccia su materie di competenza va in direzione opposta alle azioni di semplificazione e snellimento dei procedimenti.
Naturalmente è il mio parere ed il detto "legare l'asino dove vuole il padrone" non mi trova coerente con la funzione di servizio pubblico.