Data: 2012-05-02 20:41:03

Insegna di esercizio con SITO INTERNET diviene insegna pubblicitaria

Insegna di esercizio con SITO INTERNET diviene insegna pubblicitaria

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.04.2012 n. 2480

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N. 02480/2012REG.PROV.COLL.

N. 01993/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2012, proposto da:
Dema Service S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Catia Di Fazio, con domicilio eletto presso Simona Maria Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini,.20;
contro
Societa' Autostrade per l'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Fernando Di Benedetto, Renato Di Benedetto, con domicilio eletto presso Gianluca Tucci in Roma, via dei Ramni, 24;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00472/2011, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO ABUSIVO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Autostrade per l'Italia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Catia Di Fazio e Marcello Fortunato in sostituzione di Fernando Di Benedetto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza in forma semplificata 22 luglio 2011, n. 472, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Pescara, Sezione I, respingeva il ricorso proposto dalla Dema Service s.r.l. nei riguardi dell’atto con cui Autostrade per l’Italia s.p.a. aveva ad essa ingiunto la rimozione di un manufatto considerato cartello pubblicitario abusivo, collocato lungo l’autostrada A/14, nel territorio del Comune di Silvi Marina.
La Dema Service interponeva appello contro la sentenza, chiedendone al tempo stesso la sospensione dell’efficacia.
Autostrade per l’Italia si costituiva in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza cautelare del 13 aprile 2012 la domanda cautelare veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato le parti costituite, il Collegio è dell’avviso di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
Si controverte sulla natura del manufatto di cui è causa. Per la Dema Service si tratterebbe di una insegna di esercizio debitamente autorizzata dagli enti locali competenti; per Autostrade sarebbe invece un cartello pubblicitario. Tale tesi è sostanzialmente quella fatta propria dalla sentenza impugnata.
L’esame delle foto contenute del fascicolo fa ritenere che l’opera non costituisca una semplice insegna di esercizio, dovendosi intendere per tale quella che - con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa. Infatti la scritta in oggetto espone anche, e chiaramente, l’indirizzo web della società: con ciò adempie a una funzione che va oltre quella di indicare di un luogo, in quanto intende pure rendere conoscibile al pubblico il sito aziendale. L’obiettiva destinazione pubblicitaria non può dunque essere negata.
Questo punto – vale a dire la valutazione delle caratteristiche intrinseche del manufatto – non è però dirimente ai fini della decisione della controversia.
A tale riguardo, occorre prendere in considerazione l’art. 23 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285), dedicato alla disciplina della “pubblicità sulle strade e sui veicoli”. Con particolare riferimento alla “pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”, il comma 7 stabilisce un divieto di principio, temperato da talune limitate deroghe. Nell’ambito di queste consente le insegne di esercizio “purché autorizzate dall’ente proprietario della strada”.
Ora, nel caso di specie, la società appellante aveva sì acquisito le autorizzazioni degli enti locali (comune e provincia) a diverso titolo competenti circa la strada dove lo stabilimento sorge. Non ha invece mai chiesto autorizzazione ad Autostrade, come invece avrebbe dovuto, essendo quest’ultima proprietaria della A/14, in vista della quale il cartello è posto. Circostanza, questa, confermata dalla stessa Dema Service, là dove essa dichiara che “l’insegna in questione … è soltanto una delle tante insegne visibili anche dall’autostrada” e prima ancora, nello svalutare il significato delle foto prodotte da controparte, rileva che sono state scattate “dalla parte più interna della stazione di servizio adiacente all’autostrada”.
In conclusione: comunque debba definirsi il manufatto, questo è stato installato senza la necessaria, preventiva autorizzazione di Autostrade, che pertanto legittimamente – ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 – ne ha imposto la rimozione.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
Apprezzate le circostanze, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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