Nell'istruttoria di un procedimento, è emerso che nel casellario giudiziale di un soggetto esercente attività commerciale risulta iscritto un decreto penale del G.I.P. esecutivo a settembre 2017 e per il quale è stata pagata la pena pecuniaria dell'ammenda in data agosto 2017, per un reato rientrante tra quelli ostativi a termini dell'art. 71, comma 1 lettera D del D.Lgs. 59/2010 (reato contro l'igiene e la sanità pubblica).
La tipologia di condanna è certamente ostativa, non si hanno quindi dubbi nel merito ma piuttosto sul fatto che è stata comminata attraverso decreto penale. La citata norma richiede invece espressamente che la condanna sia riportata con "sentenza passata in giudicato" e dal punto di vista giuridico la sentenza è cosa diversa dal decreto penale. Chiedo, quindi, se a vostro avviso ci sia equivalenza e se ci sono dei pareri su questo tema da parte del MISE oppure se nel caso in questione il reato sia da ritenersi non ostativo solo per la "forma" di pronuncia della condanna.
Nell'istruttoria di un procedimento, è emerso che nel casellario giudiziale di un soggetto esercente attività commerciale risulta iscritto un decreto penale del G.I.P. esecutivo a settembre 2017 e per il quale è stata pagata la pena pecuniaria dell'ammenda in data agosto 2017, per un reato rientrante tra quelli ostativi a termini dell'art. 71, comma 1 lettera D del D.Lgs. 59/2010 (reato contro l'igiene e la sanità pubblica).
La tipologia di condanna è certamente ostativa, non si hanno quindi dubbi nel merito ma piuttosto sul fatto che è stata comminata attraverso decreto penale. La citata norma richiede invece espressamente che la condanna sia riportata con "sentenza passata in giudicato" e dal punto di vista giuridico la sentenza è cosa diversa dal decreto penale. Chiedo, quindi, se a vostro avviso ci sia equivalenza e se ci sono dei pareri su questo tema da parte del MISE oppure se nel caso in questione il reato sia da ritenersi non ostativo solo per la "forma" di pronuncia della condanna.
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Il MISE si è espresso (giustamente) sulla differenza fra reato-delitto e reato-contravvenzione (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/123908onorabilita.pdf)
In questa stessa logicoa si può ritenere che vada adottata una INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA escludendo quindi la condanna con forma diversa dalla SENTENZA.
Del resto laddove si è voluto prevedere lo si è detto espressamente: La L. 575/1965 disponeva "condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna" o il codice degli appalti: "Art. 80. (Motivi di esclusione) - 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale"
Approfondendo la questione ho recuperato una risoluzione MISE più recente (2018, che allego) nella quale si afferma invece che il decreto penale può essere equiparato a sentenza penale di condanna, citando in tal senso anche un parere del Ministero della Giustizia del 2012, che non sono però riuscita a recuperare. C'è anche giurisprudenza che si è espressa in tal senso (sentenza Consiglio stato 23.2.2015 n. 911 che richiama Cass.pen. 18 gennaio 2008 n. 7475). Il caso è analogo, nel senso che si fa riferimento ad una norma nella quale si parla espressamente di "sentenza irrevocabile". Nella sentenza si dice che tale espressione "deve essere letta nel senso che integra la fattispecie colà indicata ogni statuizione del giudice penale cui la legge riconnette, una volta che se ne perfezionino i presupposti dell'irrevocabilità, l'effetto di definire la responsabilità penale d'un soggetto e della relativa sanzione...". Cosa ne pensa?
riferimento id:49915
Approfondendo la questione ho recuperato una risoluzione MISE più recente (2018, che allego) nella quale si afferma invece che il decreto penale può essere equiparato a sentenza penale di condanna, citando in tal senso anche un parere del Ministero della Giustizia del 2012, che non sono però riuscita a recuperare. C'è anche giurisprudenza che si è espressa in tal senso (sentenza Consiglio stato 23.2.2015 n. 911 che richiama Cass.pen. 18 gennaio 2008 n. 7475). Il caso è analogo, nel senso che si fa riferimento ad una norma nella quale si parla espressamente di "sentenza irrevocabile". Nella sentenza si dice che tale espressione "deve essere letta nel senso che integra la fattispecie colà indicata ogni statuizione del giudice penale cui la legge riconnette, una volta che se ne perfezionino i presupposti dell'irrevocabilità, l'effetto di definire la responsabilità penale d'un soggetto e della relativa sanzione...". Cosa ne pensa?
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La disposizione sui requisiti morali costituisce una LIMITAZIONE all'iniziativa economica privata e come tutte le norme di questo genere vanno interpretate restrittivamente e non via analogica.
A maggior ragione se in altri contesti il legislatore ha espressamente previsto l'equiparazione del decreto penale di condanna alla sentenza.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 art. 3 ... l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge .....
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. [color=red][b]Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva[/b][/color]