Buongiorno,
il Comune in indirizzo ha indetto, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche su area mercatale (mercato già istituito non di nuova istituzione). Ha ricevuto le istanze e pubblicato la graduatoria sulla base delle autocertificazione e della documentazione prodotta.
Alla luce delle modifiche normative intervenute nel settore del commercio su suolo pubblico e degli effetti delle proroghe (comma 1180 art. 1 della L. 205/2017) nonché della prevista “revisione dell’intesa del 2012” e della risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 87935/2018, il Comune scrivente non ha rilasciato le “nuove concessioni”, sospendendo gli adempimenti, per non ledere il diritto di proroga ope legis delle concessioni in essere.
CHIEDO vostro cortese parere su come procedere con il caso che illustrerò nell’attesa che vengano emanati provvedimenti per colmare alcuni vuoti normativi.
Area mercatale, tre soggetti coinvolti che per semplificare chiamerò: “A””B””C”
• “A” risulta/ava titolare di posteggio mercatale che ha ceduto in gestione a “B”;
• nel rispetto della normativa e delle tempistiche imposte il Comune pubblicava il bando per le assegnazioni di posteggio e “accordandosi” con “A” è il soggetto “B” che presenta la richiesta per acquisire direttamente della concessione sul posteggio in riferimento (“A” non fa domanda e pertanto non risulta in graduatoria);
• gli interventi di proroga delle concessioni in essere emanate, hanno fatto si che non siano state rilasciate concessioni a tutt’oggi in ordine al bando e pertanto “B” non è in possesso di titolo se non quello di gestore del ramo d’azienda di “A” e quest’ultimo non è nella graduatoria a bando;
• ora “C” vorrebbe subentrare nel posteggio in oggetto con accordo sia di “A” e “B”
Come procedere? Chi cede a chi? Chi subentra a chi?
Cordialmente
Nives
Buongiorno,
il Comune in indirizzo ha indetto, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche su area mercatale (mercato già istituito non di nuova istituzione). Ha ricevuto le istanze e pubblicato la graduatoria sulla base delle autocertificazione e della documentazione prodotta.
Alla luce delle modifiche normative intervenute nel settore del commercio su suolo pubblico e degli effetti delle proroghe (comma 1180 art. 1 della L. 205/2017) nonché della prevista “revisione dell’intesa del 2012” e della risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 87935/2018, il Comune scrivente non ha rilasciato le “nuove concessioni”, sospendendo gli adempimenti, per non ledere il diritto di proroga ope legis delle concessioni in essere.
CHIEDO vostro cortese parere su come procedere con il caso che illustrerò nell’attesa che vengano emanati provvedimenti per colmare alcuni vuoti normativi.
Area mercatale, tre soggetti coinvolti che per semplificare chiamerò: “A””B””C”
• “A” risulta/ava titolare di posteggio mercatale che ha ceduto in gestione a “B”;
• nel rispetto della normativa e delle tempistiche imposte il Comune pubblicava il bando per le assegnazioni di posteggio e “accordandosi” con “A” è il soggetto “B” che presenta la richiesta per acquisire direttamente della concessione sul posteggio in riferimento (“A” non fa domanda e pertanto non risulta in graduatoria);
• gli interventi di proroga delle concessioni in essere emanate, hanno fatto si che non siano state rilasciate concessioni a tutt’oggi in ordine al bando e pertanto “B” non è in possesso di titolo se non quello di gestore del ramo d’azienda di “A” e quest’ultimo non è nella graduatoria a bando;
• ora “C” vorrebbe subentrare nel posteggio in oggetto con accordo sia di “A” e “B”
Come procedere? Chi cede a chi? Chi subentra a chi?
Cordialmente
Nives
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Dall'indizione sono cambiate TROPPE NORME. Se è vero che il bando cristallizza la normativa vigente al momento ciò vi avrebbe dovuto portare ad una scelta:
1) ME NE FREGO delle novità normative e rilascio (magari con decorrenza 1/1/2021)
2) oppure sospendo (come avete fatto) ma allo stesso tempo ANNULLO LA PROCEDURA
Tenere in piedi una procedura per anni oltre ai problemi che hai descritto ne innesca numerosi altri. ... ANNULLA e tratta i casi che si presentano in base alla normativa attuale.
C ha comprato l'azienda e subentra a A o B ... punto e basta ... ed avrà concessione fino al 31/12/2020
Con la parabola normativa del commercio su AAPP penso che abbiamo raggiunto livelli davvero fantascientifici… ma tant’è.
In generale posso dirti che le varie dinamiche che si sono venute a creare (compresa quella che hai citato tu) non hanno precedenti ed è difficile prevedere quello che potrebbe succedereste di fronte ad un giudice amministrativo.
Tendenzialmente, è da ritenere il bando come [i]lex specialis[/i] e le relative regole in vigore all'avvio della procedura come la fonte esclusiva che disciplina l'intero concorso.
Vedi, ad esempio, il TAR Lazio, Roma n. 10945/2013:
[i]Quanto ai rapporti tra il bando e la legge di gara dallo stesso direttamente o indirettamente fissata e lo jus superveniens, è stato chiarito che il bando è atto a carattere normativo (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; Tar Milano, sez. IV, 14 settembre 2012, n. 2343), lex specialis della procedura, rispetto alla quale l’eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori. In tema di procedure ad evidenza pubblica, infatti, vale il principio di tutela dell’affidamento dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2010, n. 3964; id. 5 ottobre 2005, n. 5316).
È fatto solo salvo, naturalmente, l’esercizio del potere di autotutela (Cons. St., sez. V, 3 settembre 1998, n. 591; id. 11 luglio 1998, n. 224). Ma è noto che l’esercizio di tale potere è facoltativo. I provvedimenti di autotutela sono, infatti, manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha l'obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile (Cons. St., sez. V, 3 maggio 2013, n. 2548). – vedi anche CdS n. 2433/2016[/i]
Senza entrare nei meandri dell’autotutela, puoi andarti a vedere la legge 241/90, soprattutto per quello che riguarda “revoca” e “annullamento”.
Alla luce della sentenza citata, fino alla legge 205/2017 reputavo maggiormente meritevole di tutela l’interesse di chi aveva partecipato al bando (quini non procedere in autotutela alla revoca del bando). Dopo la legge 145/2018, è ragionevole reputare necessario un intervento finalizzato all’esercizio della “revoca” (l’annullamento presuppone un vizio che nel caso non c’è). Dico questo perché in questo caso, si tratta di un cambiamento normativo che concerne i principi fondamentali che regolano la materia, non una mera variazione normativa attinente a disposizioni di dettaglio: adesso non si applicano più i principi della concorrenza ma quella della tutela della rendita di posizione.
Detto questo, pur con qualche inevitabile margine di rischio, io opterei per dare seguito alla posizione di A (di fatto ancora concessionario) e non a quella di B. Io avallerei il subingresso di C facendo presente che C si sostituisce nella posizione giuridica di A (resta tal quale con annesse scadenze). Credo di non sbagliare nel dire che A è sempre proprietario di azienda e (stante il congelamento della situazione che hai descritto) ritorna in possesso della concessione che, di fatto, non era stata dichiarata cessata (B lavora/lavorava) con la concessione vecchia e non con quella che avrebbe dovuto essere rilasciata a fine procedura.