Data: 2019-06-04 03:58:28

Legittimo uso telecamere per accertare la condotta «scorretta» del dipendente

Legittimo uso telecamere per accertare la condotta «scorretta» del dipendente

[img width=300 height=147]http://1.bp.blogspot.com/-XHPCADJR1B4/Ve1LDxgGVHI/AAAAAAAAB6k/36epEAbBMco/s640/videosorveglianza_novita.jpg[/img]

PDF La sentenza del Tribunale di Napoli n. con la sentenza n. 3820/2019
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/tribunale-napoli.pdf
Il Comune può legittimamente utilizzare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per accertare i comportamenti di un dipendente. E, come nel caso di specie, attestarne la «falsa presenza in servizio» per avviare il procedimento disciplinare. Non c'è alcuna violazione delle norme in materia di privacy o dello statuto dei lavoratori, tanto più che i fatti verificati hanno rilevanza penale ai danni dell'ente. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3820/2019, nella lite tra il Comune di Capri e un graduato della Polizia municipale dell'isola. Quest'ultimo avrebbe «svolto» ore di lavoro straordinario senza alcuna esigenza di servizio, grazie alla complice attestazione nei giorni a seguire da parte del comandante del corpo. Una condotta che integra la fattispecie della falsa attestazione in servizio che, in base all'articolo 55-quater, commi 1 e 1-bis, del Dlgs 165/2001, è sanzionata con il licenziamento senza preavviso.

I fatti
Le responsabilità sono emerse grazie alla ricostruzione dei fatti operata dall'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'ammnistrazione attraverso la visualizzazione dei filmati delle videocamere comunali grazie ai quali si è potuto appurare che l'utilizzo del lavoro straordinario è avvenuto in maniera del tutto illegittima, in quanto l'attività svolta non atteneva a lavoro di ufficio o intervento esterno sul territorio, bensì a necessità personali. Tuttavia, l'uomo, nell'impugnare la sazione disciplinare commitatagli, ha contestato - tra le altre cose - proprio l'uso illegittimo delle telecamere comunali di sorveglianza.

La decisioneNiente da fare, però, visto che secondo il Tribunale, è lo stesso articolo 55-quater, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001, come modificato dal Dlgs 116/2016, a consentire l'utilizzo degli strumenti di sorveglianza per accertare la falsa attestazione della presenza in servizio. E infatti, l'articolo stabilisce espressamente che «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) (falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia"), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile».

Il Comune, quindi, ben avrebbe potuto utilizzare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per accertare i comportamenti posti in essere dal ricorrente.
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/03-06-2019-legittimo-luso-delle-telecamere-per-accertare-la-condotta-scorretta-del-dipendente

riferimento id:49883
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it