sul portale IMPRESA IN UN GIORNO viene pubblicato l'elenco delle pratiche presentate al SUAP.
ESEMPIO: PRATICHE PRESENTATE AL SUAP di VITERBO (VT) [http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M082]
Il nostro dubbio è se ciò sia legittimo ed eventualmente quale sia la normativa di riferimento che prevede l'obbligo di pubblicare tali dati e informazioni.
sul portale IMPRESA IN UN GIORNO viene pubblicato l'elenco delle pratiche presentate al SUAP.
ESEMPIO: PRATICHE PRESENTATE AL SUAP di VITERBO (VT) [http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=M082]
Il nostro dubbio è se ciò sia legittimo ed eventualmente quale sia la normativa di riferimento che prevede l'obbligo di pubblicare tali dati e informazioni.
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SINTESI:
1) la disciplina sulla "privacy" non si applica alle imprese (regolamento 2016/679)
2) l'art. 4 del DPR 160/2010 prevede
[b]3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.[/b]
3) l'allegato al DPR 160 dispone
"Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.
Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento."
La norma dunque prevede che vi sia un'AREA RISERVATA dove sicuramente è possibile accedere a tutte le proprie pratiche. Ma dalla formulazione non può escludersi anche un'area PUBBLICA con le informazioni minimali (comunque nel rispetto della disciplina sulla riservatezza).
L'unico dato personale presente nel portale (in quanto identifica il codice pratica) è il CODICE FISCALE del legale rappresentante e se ditta individuale il suo nome/cognome.
Ritengo che questo trattamento dei dati NON SIA SCORRETTO in quanto, anche se in modo ambiguo, tuttavia contemplato dal citato DPR.