Data: 2019-05-31 12:19:09

Circolo privato. Osservanza distanze dai luoghi sensibili.

Buongiorno, vorrei porre questo quesito ai referenti il forum.
Un circolo privato con ingresso riservato ai soli soci che intende collocare apparecchi da gioco di cui all'art. 110 TULPS comma 6 e 7 , è dovuto a rispettare le distanze dettate dalla L.R. Puglia n.43/2013, ? (cinquecento metri dai luoghi sensibili). Grazie.

riferimento id:49866

Data: 2019-06-01 05:09:12

Re:Circolo privato. Osservanza distanze dai luoghi sensibili.


Buongiorno, vorrei porre questo quesito ai referenti il forum.
Un circolo privato con ingresso riservato ai soli soci che intende collocare apparecchi da gioco di cui all'art. 110 TULPS comma 6 e 7 , è dovuto a rispettare le distanze dettate dalla L.R. Puglia n.43/2013, ? (cinquecento metri dai luoghi sensibili). Grazie.
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CERTO!!! La legge regionale si applica a tutti i soggetti che installano giochi, siano esse attività commerciali che circoli di somministrazione.

Del resto l'art. 4 comma 6 della legge regionale li cita esplicitamente:

[b].    Il marchio “Libero da slot - Regione Puglia”è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai [color=red]gestori dei circoli privati[/color] edi altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo[/b]

https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/L_43_13_12_2013.pdf

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