buona sera,
sul casellario di un soggetto (socio della società titolare della Struttura Sanitaria Privata e operante all'interno della struttura) risulta quanto segue:
1) 08/05/2018 ordinanza del tribunale in composizione monocratica di _____
1° reato) abusivo esercizio di una professione continuato art. 81, 348 C.P. (commesso dal 2011 fino a ottobre 2014)
Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA ALLA PROVA (ART. 464 QUATER C.P.P.)
Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
>> 11/12/2018 CON SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI ___
DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA (ART. 464 SEPTIES CPP)
Vorrei sapere se quanto riportato è ostativo o se, nel caso delle Strutture Sanitarie Private LR 51/09 siano ostativi solo reati di cui alla normativa antimafia.
grazie
Anna
a parte il fatto che il reato è estinto (estinzione del reato non della pena) quindi non sarebbe, in via generale, ostativo, la normativa non prevede i requisiti morili come requsiti di accesso all'attività. Quindi le base per negare l'autorizzaizone sarebbero del tutto discrezionali e arbitrarie.
Io mi limiterei alla verifica dell'antimafia e ne informerei l'Ordine per ebentuali osservazioni che potrebbe fare. Magari, indirettamente, la fattispecie potrebbe avere conseguenze a monte della richiesta di autorizzazione (ordine dei medici ecc.)