Buongiorno.
In caso di subingresso con durc irregolare (che sia del cedente o del subentrante) come dobbiamo procedere?
Fare l'avvio del procedimento dando i 180 giorni prima di fare la decadenza?
Nel frattempo il procedimento resta aperto oltre i 60 giorni di verifica della scia e la ditta può operare?
Grazie.
Saluti
Manca un passaggio. Alla comunicazione di subingresso si applica l’art. 19 della legge 241/90? Essendo una “comunicazione” NON è una SCIA e quindi, in teoria, è orfana di una norma che ne descriva le dinamiche. Meglio scrivere nel regolamento comunale che l’art. 19 della legge 241/90 si applica, relativamente ai controlli, anche alle comunicazioni di subingresso.
In ogni caso, fai come tutti e dai pure per scontato che si applichi l’art. 19, comma 3. In questo caso l’attività NON va sospesa. La sospensione c’è solo per ipotesi tassative: in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
Come più volte ho affermato, adesso la LR 62/2018, che prevede la decadenza SENZA sospensione, è più coerente con i controlli sulle SCIA (comma 3 citato) ed è venuta meno quella dicotomia interpretativa che c’era prima: si dava retta all’art. 19, comma 3 o si sospendeva l’attività?
Buongiorno.
Quindi con subingresso con durc non regolare dobbiamo procedere all'avvio del procedimento di decadenza ?
Inoltre abbiamo delle situazioni pregresse per cui ti volevamo chiedere un parere ovvero :
-un processo di sospensione per durc non regolare ai sensi della normativa precedente, passati i 180 giorni senza la regolarizzazione ora facciamo la decadenza ai sensi però della nuova normativa?
-in caso di sospensione che non siamo riusciti a recapitare sia via pec che con raccomandata, ora come procediamo? ripartiamo dall'avvio di decadenza con la nuova normativa?
grazie.... in attesa del corso
Buona giornata
Buongiorno.
Non ho ricevuto risposta...grazie
[b]Quindi con subingresso con durc non regolare dobbiamo procedere all'avvio del procedimento di decadenza ?[/b]
[color=red]Sì, vedrei opportuno un provvedimento sia ai sensi dell’art. 19, comma 3 della legge 241/90 che ai sensi dell’art. 127 della LR 68/2018.
Io fare coincidere il termine discrezionale di cui al comma 3 citato (non inferiore a 30 gg) con i 180 gg della LR.[/color]
[b]
Inoltre abbiamo delle situazioni pregresse per cui ti volevamo chiedere un parere ovvero :
-un processo di sospensione per durc non regolare ai sensi della normativa precedente, passati i 180 giorni senza la regolarizzazione ora facciamo la decadenza ai sensi però della nuova normativa?[/b]
[color=red]In teoria sarebbe stato giusto disporre la revoca della sospensione ma mantenere il procedimento di decadenza dopo 180 gg. La nova e la vecchia legge sono identiche relativamente alla decadenza.[/color]
[b]
-in caso di sospensione che non siamo riusciti a recapitare sia via pec che con raccomandata, ora come procediamo? ripartiamo dall'avvio di decadenza con la nuova normativa?[/b]
[color=red]dovevi seguire le regole di notifica di all’art. 140 CPC e procedere fino alla fine del procedimento di decadenza. Se non hai rispettato le regole allora puoi iniziare tutto da capo, magari facendo una verifica più recente.[/color]