Tenuto conto che l'attività di arrotino è libera, è attività artigianale e NON di commercio
quale permesso o documento deve richiedere l'arrotino al comune per occupare suolo pubblico per sovlgere la sua attività in modo ambulante?
Grazie mille.
Risposta #2 il: 18 Novembre 2013, 18:52:01
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Citazione da: robertaf - 18 Novembre 2013, 13:55:46
che tipo di licenza è necessaria per lo svolgimento dell'attività di "arrotino"? il signore vorrebbe utilizzare un furgone o addirittura la sua auto per girare per la città reclamizzando e svogendo nell'immediato l'attività di arrotatore di utensili...
grazie.
I mestieri girovaghi, tra cui quello di ARROTINO erano disciplinati dal Regio Decreto 18/6/1931 n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che recitava:
Art.121:”Salvo le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L’iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall’art. 11 né a quella prevista dal capoverso dell’art.12, salva sempre la facoltà dell’autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
E’ vietato il mestiere di ciarlatano.”
Questo articolo è stato ABROGATO dall'articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che recita:
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonche' gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il terzo comma non abrogato recita: "È vietato il mestiere di ciarlatano".
QUINDI l'arrotino può operare liberamente ....
Tenuto conto che l'attività di arrotino è libera, è attività artigianale e NON di commercio
quale permesso o documento deve richiedere l'arrotino al comune per occupare suolo pubblico per sovlgere la sua attività in modo ambulante?
Grazie mille.
Risposta #2 il: 18 Novembre 2013, 18:52:01
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Citazione da: robertaf - 18 Novembre 2013, 13:55:46
che tipo di licenza è necessaria per lo svolgimento dell'attività di "arrotino"? il signore vorrebbe utilizzare un furgone o addirittura la sua auto per girare per la città reclamizzando e svogendo nell'immediato l'attività di arrotatore di utensili...
grazie.
I mestieri girovaghi, tra cui quello di ARROTINO erano disciplinati dal Regio Decreto 18/6/1931 n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che recitava:
Art.121:”Salvo le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
L’iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dall’art. 11 né a quella prevista dal capoverso dell’art.12, salva sempre la facoltà dell’autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
E’ vietato il mestiere di ciarlatano.”
Questo articolo è stato ABROGATO dall'articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che recita:
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonche' gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il terzo comma non abrogato recita: "È vietato il mestiere di ciarlatano".
QUINDI l'arrotino può operare liberamente ....
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L'arrotino opera liberamente e senza titoli se procedere in forma itinerante con STAZIONAMENTO SU SUOLO PUBBLICO (comunque in area non vietata) per lo stretto tempo necessario ad eseguire la prestazione. Di solito si fa riferimento allo stesso limite orario applicato agli itineranti (es. 1 ora, 2 ore ecc....).
Oltre questo limite temporale lo stesso deve ottenere una CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO che dovrà essere rilasciata o previo avviso (se questo è l'iter adottato dall'amministrazione) o previa valutazione caso per caso delle condizioni di tempo e di luogo (viabilità, traffico, orario ecc...).
In mancanza di domande concorrenti (vista la peculiarità) si suggerisce di procedere senza avviso ma con rilascio diretto.
e relativamente all'utilizzo di strumenti elettrici (mola), alcuna formalità è comunque richiesta?
riferimento id:49816
e relativamente all'utilizzo di strumenti elettrici (mola), alcuna formalità è comunque richiesta?
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Per cosa? il sopralluogo ispettivo della ASL????
Userà una mola conforme e se non lo è paga i danni