Buongiorno a tutti,
per due distinte attività (commercio in forma itinerante e apertura ristorazione a domicilio) ho chiesto alla procura il casellario giudiziario dei soggetti richiedenti.
Per la pratica di commercio itinerante sono emersi diversi precedenti per furto risalenti agli anni 80/90.
Per la ristorazione a domicilio invece sono emersi due provvedimenti di fallimento e omessi versamenti di ritenute risalenti a metà anni 90.
La mia domanda è se tali precedenti sono compatibili con le attività richieste.
Grazie e tutti e buon lavoro.
Quanto indicato è molto generico (ad esempio non hai indicato le condanne, se scontate o hanno beneficiato di sospensione o altro,...)
Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 59/2010 lettera c) non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione "coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, [u]rapina[/u], delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
Il successivo comma 3 però precisa che "il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di c[u]inque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata[/u]. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione".
Infine il comma 4 dispone che "il divieto di esercizio dell'attività [u]non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione[/u].
Trattandosi di sentenze degli anni 80/90 a mio avviso non dovrebbero essere ostativi.