Data: 2019-05-24 13:12:00

requisiti morali commercio su area pubblica

Da accertamenti d'ufficio è emerso in capo ad un operatore su area pubblica una sentenza irrevocabile con condanna a pena detentiva per il reato di cui all''articolo 582 comma 1 del codice penale, ritenuto rientrante nella nozione di "delitti contro la persona commessi con violenza" come da indirizzi interpretativi di cui alla nota 027.002.003-7 del 15.06.2011 del Ministero della Giustizia, e quindi ostativa ai sensi del articolo 71 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 59/2010.
A seguito della legge 145/2018 le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2010 non sono però applicabili alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Occorre avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione? Sulla base di quale norma?

riferimento id:49797

Data: 2019-05-25 04:21:21

Re:requisiti morali commercio su area pubblica


Da accertamenti d'ufficio è emerso in capo ad un operatore su area pubblica una sentenza irrevocabile con condanna a pena detentiva per il reato di cui all''articolo 582 comma 1 del codice penale, ritenuto rientrante nella nozione di "delitti contro la persona commessi con violenza" come da indirizzi interpretativi di cui alla nota 027.002.003-7 del 15.06.2011 del Ministero della Giustizia, e quindi ostativa ai sensi del articolo 71 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 59/2010.
A seguito della legge 145/2018 le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 59/2010 non sono però applicabili alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Occorre avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione? Sulla base di quale norma?
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Anche dopo il Dlgs 145/2018 continua ad applicarsi l'art. 71 dlgs 59/2010 alle attività commerciali su area pubblica per le seguenti ragioni:

1) la normativa che ne dispone la non applicazione, secondo una interpretazione finalistica, riguarda la tutela dell'occupazione e l'eliminazione dei vincoli "pro concorrenziali" e non anche quelli relativi alla tutela degli operatori
2) una interpretazione diversa creerebbe disparità di trattamento fra le varie tipologie di attività commerciali
3) ed in ogni caso anche ammettendo la "abrogazione" o "non applicabilità" dell'art. 71 si potrebbero ritenere ripristinati i requisiti morali del dlgs 114/1998 a sua volta abrogati dal Dlgs 59/2010
4) ed in ogni caso avremmo l'applicabilità della disciplina TULPS (in ipotesi ulteriormente residuale), sotto certi aspetti più restrittiva di quella commerciale

La problematica non si pone poi laddove la LEGISLAZIONE REGIONALE ha richiamato i requisiti morali all'interno di specifiche disposizioni regionali o con rinvio (recettizio) all'art. 71 (come ad esempio in Toscana).

Saluti

Alla luce di queste considerazioni l'indicazione che diamo e su cui mi sento

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