Data: 2012-05-02 16:56:41

Procedimento unico art 7, rispetto dei termini.

Ogni tanto mi perdo nel mondo del procedimento amministrativo del Suap.
Cerco di riepilogare, ad  alta voce, la situazione come la vedo io.
Premessa:
[i]Art. 2 c. 2 Legge 241/90 Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Art. 20 c.1 Legge 241/90 Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
Art. 20 c.4 Legge 241/90 Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (comma così modificato dall'art. 9, comma 3, legge n. 69 del 2009)[/i]
Quindi
Le attività soggette a SCIA vanno in verifica per cui non dobbiamo rilasciare atti.
Rimane il procedimento unico.
L’art. 2 comma 2 Legge 241/90 non trova applicazione per i procedimenti disciplinati dal DPR 160/2010.
Tutti i procedimenti relative alle attività produttive e prestazione di servizi (permesso di costruire, licenze TULPS, NCC, autorizzazioni demanio marittimo, scarichi ecc), salvo tempi più brevi, compreso silenzio assenso, previsti da leggi dello stato, devono essere conclusi nei tempi di cui all’art 7 DPR 160/2010.
La tempistica del  procedimento relativo alla autorizzazione paesaggistica è contenuta nell’art 146 del DL 42/2004 ( 45 gg Comune +45 gg soprintendenza + 20 gg comune per rilascio= 110 giorni) essendo però più breve la tempistica dell’art 7 del DPR 160/2010 il procedimento si dovrebbe concludere entro 60 giorni (30gg + 30gg)
Problema
1- Ci sono  leggi dello stato che prevedono  termini più brevi?
2- Nel caso di intervento in zona a vincolo paesaggistico come è possibile rispettare i tempi dell’art 7 tenuto conto che l’autorizzazione paesaggistica è un’attività complessa che richiede diversi passaggi prima dell’effettivo rilascio (Commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione, Comune quale soggetto delegato alla funzione autorizzatoria,  la soprintendenza esprime parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione, da considerare inoltre il problema del silenzio-rifiuto)?
Vedo difficoltosa la gestione tramite CDS, tenuto conto anche della mole di pratiche che abbiamo in zona a vincolo ( principalmente Stabilimenti balneari e alberghi)

Giuliano Guicciardi

riferimento id:4978

Data: 2012-05-02 20:09:26

Re:Procedimento unico art 7, rispetto dei termini.

La lettura che do io è questa:
1) procedimenti sotto i 60 giorni mantengono i termini più brevi e "Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP [color=red]può [/color]indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia"
2) i procedimenti sopra i 60 giorni mantengono i termini più lunghi ma "La conferenza di servizi [color=red]è sempre indetta[/color] nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge."

Quindi per la paesaggistica si DOVREBBE andare in conferenza, o meglio il SUAP dovrebbe convocarla da subito.

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