Data: 2019-05-23 11:37:19

PIERCING IN FARMACIA

Buongiorno
mi è appena arrivata una comunicazione di inizio attività di piercing al solo lobo auricolare e al margine dell' elice da parte di una farmacia. Non mi è chiaro il procedimento e se la farmacia rientra nei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa regionale (eventualmente quali i riferimenti normativi?).
Grazie
Daniela

riferimento id:49772

Data: 2019-05-24 13:09:12

Re:PIERCING IN FARMACIA

Vige un regime giuridico particolare rappresentato dall’art. 9 della LR 28/04 e dagli artt. 75 e 76 del DPGR n. 47R/2007.

Si può fare in locali aperti al pubblico (anche una farmacia), previa comunicazione alla ASL. Reputo che sia il SUAP che debba riceverla per poi passarla alla ASL.

[i]Art. 9 - Piercing del padiglione auricolare
1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all' articolo 4 .
2. L’attività di piercing del padiglione auricolare è soggetta a comunicazione all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dall’avvio dell’attività.
3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
4. [b]I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale[/b], di cui all' articolo 5.

Art. 75 - Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l’idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l’effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell’orecchio.

Art. 76 - - Spazi e locali
1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;
b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all’articolo 49;
c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;
d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
[b]4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice[/b][/i]

guarda in allegato la vecchia circoalre della Toscana. Vedi punto 10: non occorrono i requisiti professionali

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