[size=18pt]Il Comune non può imporre la canna fumaria ad una rosticceria se il regolamento regionale prevede qualsiasi tipologia di filtro per i fumi[/size]
[img width=214 height=300]https://caminoteca.it/media/image/8c/7c/a9/DW-ECO55461b899eb56_900x900574567c5e87aa_900x900.jpg[/img]
[color=red][b]Illegittimo il divieto comunale di prosecuzione dell’attività di cottura dei cibi svolta in un locale di Roma, ed adottato, nell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in ragione della riscontrata assenza, in tale locale, della canna fumaria e della ritenuta inadeguatezza dell’impianto alternativo di smaltimento dei fumi, a carboni attivi, utilizzato. Ciò in quanto il Comune di Roma avrebbe dovuto prendere in considerazione non soltanto il vecchio regolamento comunale, che risale al 1932, ma anche i più recenti regolamenti regionali, il cui obiettivo è la salvaguardia dei beni architettonici.[/b][/color]
Cons. di Stato Sez. V, (ud. 11 ottobre 2018) 3 maggio 2019, n. 2866
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000215294
Motivi della decisione
1.-Occorre anzitutto precisare che la verificazione tecnica disposta dal Collegio non è stata effettuata avendo l'appellante sostituito l'impianto di captazione ed abbattimento dei fumi installato nel locale con quello con canna fumaria; in ragione di ciò va anzitutto revocata la disposta verificazione tecnica.
Sotto il profilo processuale, può sostenersi che la eseguita modificazione dell'impianto privi di interesse il ricorso avverso un provvedimento che precludeva la prosecuzione dell'attività proprio in ragione dell'assenza della canna fumaria nel locale.
Ma, vertendosi in fase di appello, può ravvisarsi un residuale interesse alla riforma della sentenza di primo grado che ha visto l'appellante soccombente.
2. - Le risultanze della perizia giurata svolta dall'appellante non sono contestate da Roma Capitale e consentono di ritenere illegittima l'impugnata determinazione che ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di cottura nell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per i profili dedotti.
Invero, l'art. 12 del regolamento regionale n. 1 del 2009 consente ai Comuni di garantire l'equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica degli esercizi già operanti all'interno dei contesti stessi.
Tale bilanciamento di interessi viene effettuato dalla norma riconoscendo a tali esercizi la possibilità di "utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia".
Ciò tanto più in considerazione del fatto che la stessa L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 (in esecuzione della quale è stato adottato il regolamento regionale supra ricordato), all'art. 7, comma 2, lett. d), prevedeva, da parte dei Comuni, l'adozione di regolamenti per disciplinare, in particolare, "l'utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici".
Peraltro, anche con riferimento alla disciplina di cui al (comunque subordinato, sul piano della gerarchia delle fonti) regolamento di igiene del Comune di Roma, risalente al 1932, va precisato che l'art. 64, ultimo comma, prevede che l'Ufficio d'Igiene "potrà anche prescrivere caso per caso, quando sia ritenuto necessario, l'uso esclusivo dei carboni magri o di apparecchi fumivori".
Si aggiunga che l'art. 58 del regolamento edilizio, pur prescrivendo in generale che ogni "focolare" deve essere dotato di canna fumaria prolungata oltre il piano di copertura dell'edificio e che i locali destinati a cucina devono inoltre essere dotati di cappa posta sopra i fornelli comunicante con canna esalatrice, precisa che nel caso in cui "si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purchè sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purchè lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione".
Dal complesso delle disposizioni in esame deve escludersi che per i locali commerciali in cui si svolge l'attività di gastronomia calda sussista un obbligo inderogabile di convogliare i fumi ed i vapori sulla sommità dell'edificio e di espellere gli stessi tramite una canna fumaria.
Come sostenuto dall'appellante, le disposizioni ora richiamate consentono un'alternativa a tale sistema (nel caso di specie, l'impianto a carboni attivi di smaltimento dei fumi), purchè in grado di abbattere il livello delle emissioni inquinanti.
L'illegittimità dell'ordine di cessazione è dunque derivante dal fatto che Roma Capitale non ha verificato la possibilità di percorrere le alternative previste a livello regolamentare.
Ogni ulteriore motivo di appello rimane dunque assorbito.
3. - Alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La complessità e novità delle questioni controverse giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.