Sisma Abruzzo 2009.
Le pubbliche amministrazioni che istruiscono le pratiche di Ricostruzione chiedono diverse autodichiarazioni e autocertificazioni ai cittadini terremotati, creando non pochi problemi dovuti al fatto che esse sono state consegnate anni addietro (secondo le scadenze imposte tra il 2012 e il 2014), mentre i rispettivi procedimenti amministrativi vengono aperti soltanto di questi tempi e cioè ben 5 anni dopo (peraltro in violazione dei 60 giorni imposti per legge).
Il problema è:
autodichiarare e autocertificare situazioni come le qualità della propria casa (con o senza abusi, presenza o meno dei titoli edilizi, aver ricevuto o meno altrove altri contributi per la Ricostruzione, etc.) o situazioni e qualità personali del richiedente contributo (titoli di proprietà o altri diritti reali sull'immobile terremotato, etc.) non sempre è agevole per i cittadini, per mille motivi, e spesso accade che, a causa dei tempi lunghissimi della P.A., medio tempore i titolari muoiano e a loro succedano i figli che incontrano ancor più difficoltà nell'autodichiarare e autocertificare.
La domanda è:
nell'istruzione di tali procedimenti amministrativi non dovrebbero/potrebbero le PP.AA. procedere ai sensi dell'[b]art. 18, commi 2 e 3, L. 241/90[/b] secondo cui "[b]2. [/b][i]I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.[/i]
[b]3.[/b][i] Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.[/i]" ?
Così esimendo le migliaia di terremotati dal dover produrre carte su carte e correndo il rischio, peraltro, di commettere errori o difformità tra una dichiarazione e la successiva (richiesta continuamente in rinnovo a causa dei tempi lunghi a provvedere delle PP.AA.).
Grazie e buon lavoro a tutti.
Sisma Abruzzo 2009.
Le pubbliche amministrazioni che istruiscono le pratiche di Ricostruzione chiedono diverse autodichiarazioni e autocertificazioni ai cittadini terremotati, creando non pochi problemi dovuti al fatto che esse sono state consegnate anni addietro (secondo le scadenze imposte tra il 2012 e il 2014), mentre i rispettivi procedimenti amministrativi vengono aperti soltanto di questi tempi e cioè ben 5 anni dopo (peraltro in violazione dei 60 giorni imposti per legge).
Il problema è:
autodichiarare e autocertificare situazioni come le qualità della propria casa (con o senza abusi, presenza o meno dei titoli edilizi, aver ricevuto o meno altrove altri contributi per la Ricostruzione, etc.) o situazioni e qualità personali del richiedente contributo (titoli di proprietà o altri diritti reali sull'immobile terremotato, etc.) non sempre è agevole per i cittadini, per mille motivi, e spesso accade che, a causa dei tempi lunghissimi della P.A., medio tempore i titolari muoiano e a loro succedano i figli che incontrano ancor più difficoltà nell'autodichiarare e autocertificare.
La domanda è:
nell'istruzione di tali procedimenti amministrativi non dovrebbero/potrebbero le PP.AA. procedere ai sensi dell'[b]art. 18, commi 2 e 3, L. 241/90[/b] secondo cui "[b]2. [/b][i]I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.[/i]
[b]3.[/b][i] Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.[/i]" ?
Così esimendo le migliaia di terremotati dal dover produrre carte su carte e correndo il rischio, peraltro, di commettere errori o difformità tra una dichiarazione e la successiva (richiesta continuamente in rinnovo a causa dei tempi lunghi a provvedere delle PP.AA.).
Grazie e buon lavoro a tutti.
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Purtroppo, pur comprendendo il problema, la soluzione dell'art. 18 non è possibile perchè questa riguarda il caso in cui UNA AUTOCERTIFICAZIONE ESISTE DEPOSITATA e la PA la acquisisce da sola senza farla ripresentare.
L'art. 18 non è applicabile per supplire alla presentazione di documenti ed autocertificazioni di privati ... questi devono essere prodotti da loro sotto propria responsabilità.