Data: 2019-05-22 12:48:35

sanzione inosservanza legge regionale attività multifunzionali

L'agenzia Laore trasmette al Comune la comunicazione che una fattoria didattica non ha osservato gli obblighi previsti dall'art. 10 lett f) e 36 lett f) della D.G.R. n. 47/2 del 30.08.2016 (comunicare entro il 15 gennaio le tariffe applicate e presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento delle condizioni di connessione e complementarietà di tutte le attività multifinzionali esistenti rispetto a quella agricola principale) e dall'art. 28 della L.R. n. 11/15.
Ora la segretaria afferma che poichè nella norma di riferimento non viene citata la L.689/81, per la sanzione non si applica il criterio di cui all'art. 16 per cui è [i]"ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo" [/i] bensi' si applica il minino della sanzione stabilto dalla norma tout court
E' corretto tale orientamento?
Grazie.

riferimento id:49754

Data: 2019-05-23 04:49:50

Re:sanzione inosservanza legge regionale attività multifunzionali


L'agenzia Laore trasmette al Comune la comunicazione che una fattoria didattica non ha osservato gli obblighi previsti dall'art. 10 lett f) e 36 lett f) della D.G.R. n. 47/2 del 30.08.2016 (comunicare entro il 15 gennaio le tariffe applicate e presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento delle condizioni di connessione e complementarietà di tutte le attività multifinzionali esistenti rispetto a quella agricola principale) e dall'art. 28 della L.R. n. 11/15.
Ora la segretaria afferma che poichè nella norma di riferimento non viene citata la L.689/81, per la sanzione non si applica il criterio di cui all'art. 16 per cui è [i]"ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo" [/i] bensi' si applica il minino della sanzione stabilto dalla norma tout court
E' corretto tale orientamento?
Grazie.
[/quote]

Laore sbaglia. A tutte le sanzioni amministrative (diverse da quelle previste dal Codice della Strada) si applica la L. 689/1981 e quindi:
1) contestazione
2) pagamento in misura ridotta
3) ordinanza ingiunzione con applicazione art. 11

Del resto l'interpretazione data è ASSURDA in quanto che senso avrebbe una norma che stabilisce un MINIMO ed un MASSIMO ma poi obbligherebbe ad applicare sempre il minimo?!?!?!?!

NON ESISTE!!!

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