Un soggetto ci ha chiesto se sia possibile, per la stagione estiva, posizionare un chiosco o food track per panini/bibite/gelati in un’area sita in zona non asfaltata a margine di area delimitata del bosco che costituisce punto di partenza di sentieri segnati per escursioni, visite guidate.
Quest’area è di proprietà del demanio statale (forestale) per cui il Comune non ne dispone.
Una prima ipotesi che a mio avviso potrebbe essere percorribile sarebbe che questo soggetto richiedesse la concessione dell’area (espressamente per tale uso) al Demanio Forestale, dopodiché, se la ottiene, potrebbe, se possibile dal punto di vista edilizio, installare un chiosco o simile temporaneo e conseguentemente presentare SCIA per attività di somministrazione.
Per l’ipotesi invece di posizionamento di un food track, pensavamo di rispondere che l’ente non può rilasciare concessioni temporanee di posteggio per commercio su area pubblica (che comunque, anche se l’area fosse del Comune, richiederebbero un bando), non disponendo dell’area in questione.
Però mi crea qualche dubbio l’art. 34 della L.R. 62/2018 al comma 2, dove è previsto che “sulle aree demaniali non comunali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a previo nulla-osta delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l’utilizzo delle medesime. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all’art. 37”.
Se ho capito bene, questo articolo presuppone che il proprietario dell’area demaniale dovrebbe rilasciare all’ente, su sua richiesta, un nulla osta diciamo “generale” per l’utilizzo dell’area, che poi il Comune metterebbe a bando. Nella pratica però mi risulta che l’iter per il rilascio del nulla-osta del demanio forestale sia diverso, nel senso che di prassi rilasciano il nulla-osta all’utilizzo contestualmente al rilascio della concessione, direttamente al richiedente e dietro pagamento del richiesto corrispettivo (e senz’altro anche di cauzione).
Per tale motivo questa soluzione non mi sembra percorribile per l’ente (e oltretutto l’ente credo che l’ente non si possa attivare a richiesta dell’interessato) e penserei di indicare come possibilità solo la prima soluzione.
Secondo voi è corretto come ragionamento ?
Se si procedesse come nella prima ipotesi però il soggetto non potrebbe posizionare un food-track, perché non avrebbe i requisiti di agibilità, giusto ?
Grazie mille, saluti
Un soggetto ci ha chiesto se sia possibile, per la stagione estiva, posizionare un chiosco o food track per panini/bibite/gelati in un’area sita in zona non asfaltata a margine di area delimitata del bosco che costituisce punto di partenza di sentieri segnati per escursioni, visite guidate.
Quest’area è di proprietà del demanio statale (forestale) per cui il Comune non ne dispone.
Una prima ipotesi che a mio avviso potrebbe essere percorribile sarebbe che questo soggetto richiedesse la concessione dell’area (espressamente per tale uso) al Demanio Forestale, dopodiché, se la ottiene, potrebbe, se possibile dal punto di vista edilizio, installare un chiosco o simile temporaneo e conseguentemente presentare SCIA per attività di somministrazione.
[color=red]NEANCHE PER IDEA!!!!!!!!!!!!!!!
Se l'area è pubblica va assegnata con bando. Se demaniale è il COMUNE che se la fa concedere dall'Ente e la assegna con bando. Anche se il soggetto avesse la concessione non potrebbe fare scia!!!!
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Per l’ipotesi invece di posizionamento di un food track, pensavamo di rispondere che l’ente non può rilasciare concessioni temporanee di posteggio per commercio su area pubblica (che comunque, anche se l’area fosse del Comune, richiederebbero un bando), non disponendo dell’area in questione.
[color=red]Certo[/color]
Però mi crea qualche dubbio l’art. 34 della L.R. 62/2018 al comma 2, dove è previsto che “sulle aree demaniali non comunali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a previo nulla-osta delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l’utilizzo delle medesime. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP nel rispetto dei criteri di cui all’art. 37”.
[color=red]La norma dice soltanto:
1) per usare aree demaniali serve ok dell'ente
2) ente può dare PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE (es. non camion, no gpl no alimentari ecc....)
3) in ogni caso poi si fa il bando[/color]
Se ho capito bene, questo articolo presuppone che il proprietario dell’area demaniale dovrebbe rilasciare all’ente, su sua richiesta, un nulla osta diciamo “generale” per l’utilizzo dell’area, che poi il Comune metterebbe a bando. Nella pratica però mi risulta che l’iter per il rilascio del nulla-osta del demanio forestale sia diverso, nel senso che di prassi rilasciano il nulla-osta all’utilizzo contestualmente al rilascio della concessione, direttamente al richiedente e dietro pagamento del richiesto corrispettivo (e senz’altro anche di cauzione).
[color=red]SBAGLIANO ... se lo rilasciano all'interessato non se ne fa di niente[/color]
Per tale motivo questa soluzione non mi sembra percorribile per l’ente (e oltretutto l’ente credo che l’ente non si possa attivare a richiesta dell’interessato) e penserei di indicare come possibilità solo la prima soluzione.
[color=red]NOOOOO, solo la seconda. CAMBINO PRASSI[/color]
Secondo voi è corretto come ragionamento ?
[color=red]Vedi sopra[/color]
Se si procedesse come nella prima ipotesi però il soggetto non potrebbe posizionare un food-track, perché non avrebbe i requisiti di agibilità, giusto ?
[color=red]Non serve agibilità su area pubblica, serve che si assegni con bando[/color]