In tema di accertamento di illecito amministrativo in materia di somministrazione, non è sempre agevole accertare in concreto la fattispecie sanzionata.
A parere di chi scrive, l'accertamento dell'illecito può essere anche dedotto dall'organo di vigilanza, sulla base di indizi di derivazione processualpenalistica (del resto, la legge 689/1981, sebbene citata come legge sulla depenalizzazione, come correttamente indicato nella relativa rubrica comporta "modifiche al sistema penale"), gravi, precisi e concordanti.
Altri ritengono, invece, che senza l'accertamento (sensoriale) diretto del P.U., non è sostenibile l'accertamento di illecito meramnte dedotto.
Ciò premesso, sempre a parere di chi scrive, mancano, ovviamente, i presupposti della c.d. "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del C.C. ma, ciò non toglie, che secondo il libero convincimento del giudice - quindi, secondo un giudizione che pone il privato e la P.A. sul medesimo livello - l'atto di accertamento possa, comunque, essere confermato, in sede di giudizio, perché adeguatamente motivato.
Gradirei sapere il Vs. autorevole parere in merito e, soprattutto, se esiste giurisprudenza sul tema a sostegno di quanto affermato da chi scrive.
Ringrazio e resto in attesa di una cortese risposta.
Ritenendo che il quesito, così formulato, possa risultare di interesse, anche per altri frequentatori del forum, intanto, pubblico io stesso una interessante sentenza del TAR T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 09-09-2011, n. 1582, la cui massima è la seguente:
"[i]Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, se la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue valutazioni e deduzioni, tali elementi non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti, ragion per cui tali rapporti conservano un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.[/i]"
Resta comunque gradito, ogni ulteriore contributo utile a portare chiarezza.
In tema di accertamento di illecito amministrativo in materia di somministrazione, non è sempre agevole accertare in concreto la fattispecie sanzionata.
A parere di chi scrive, l'accertamento dell'illecito può essere anche dedotto dall'organo di vigilanza, sulla base di indizi di derivazione processualpenalistica (del resto, la legge 689/1981, sebbene citata come legge sulla depenalizzazione, come correttamente indicato nella relativa rubrica comporta "modifiche al sistema penale"), gravi, precisi e concordanti.
Altri ritengono, invece, che senza l'accertamento (sensoriale) diretto del P.U., non è sostenibile l'accertamento di illecito meramnte dedotto.
Ciò premesso, sempre a parere di chi scrive, mancano, ovviamente, i presupposti della c.d. "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del C.C. ma, ciò non toglie, che secondo il libero convincimento del giudice - quindi, secondo un giudizione che pone il privato e la P.A. sul medesimo livello - l'atto di accertamento possa, comunque, essere confermato, in sede di giudizio, perché adeguatamente motivato.
Gradirei sapere il Vs. autorevole parere in merito e, soprattutto, se esiste giurisprudenza sul tema a sostegno di quanto affermato da chi scrive.
Ringrazio e resto in attesa di una cortese risposta.
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Le tue osservazioni sono del tutto pertinenti. Come sai la giurisprudenza sulla 689 non è copiosa e la poca è molto sbrigativa (spesso il giudice di pace non si sofferma su questi profili metodologici e teorici e raramente si va a Cassazione). Tuttavia alcune considerazioni si possono trarre da alcune pronunce che pur riguardando altro affrontano indirettamente questo tema.
Es:
[color=red]Cass. civ. Sez. II, 06/05/2019, n. 11774
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme antiriciclaggio, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. È, poi, compito del giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, e tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.[/color]
Letta nella tua prospettiva la sentenza conferma la possibilità di valutazione di elementi indiziari e non direttamente probatori, anche mediante ragionamento induttivo.
Lo stesso dicasi per:
[color=red]T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 11/03/2019, n. 264
La regola giuridica di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, al fine di consentire la piena esplicazione del diritto di difesa dell'interessato, non può comportare che la rilevazione dei fatti nella loro materialità coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione, atteso che vi sono ambiti di applicazione delle sanzioni amministrative, quali generalmente quelli in cui operano le autorità indipendenti, nei quali, essendo l'accertamento basato su una complessa valutazione ed interpretazione giuridica dei fatti constatati, l'osservanza del predetto termine decadenziale va valutata tenendo conto delle particolarità dei singoli casi ed indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione delle note informative e dei verbali ad opera dei soggetti incaricati delle attività di vigilanza.[/color]
Più di tutte
[color=red]Cass. civ. Sez. II Sent., 16/03/2011, n. 6196 (rv. 617173)
L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell''art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l'agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto "aliunde" che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima). (Cassa con rinvio, Giud. pace Terni, 07/06/2004)[/color]
Grazie!
Ottimo...come sempre, una garanzia!!!