Buongiorno, scusate se la domanda vi sembrerà ovvia, ma è poco tempo che mi occupo di aree pubbliche e non mi sono mai confrontata con le problematiche relative al conteggio delle presenze. Stiamo procedendo a una riorganizzazione radicale di una fiera, abbiamo approvato una nuova planimetria e dobbiamo assegnare i nuovi posteggi ai vecchi concessionari. Il Segretario Comunale vuole procedere disapplicando il nostro regolamento comunale (tributario del criterio del RI) e applicare il nuovissimo art. 37 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018. La nostra polizia municipale aveva tenuto aggiornate le graduatorie delle presenze fino al 2013, e ho visto che in caso di subingresso, l'avente causa acquisiva anche le presenze maturate dal dante causa, con una logica inerente quindi alle presenze maturate dal titolo (come dispone anche l'art. 93 della LRT 62/2018). Mi è però sorto un dubbio : ho diversi casi in cui un soggetto A, con un tot di presenze, ha venduto a un soggetto B l'azienda, e il soggetto B ne ha acquisito le presenze. Poi, il soggetto A, partecipando ad un bando, ha acquisito un nuovo posteggio e il conteggio delle presenze è ripartito da zero. Potrebbe questo soggetto A accampare diritti sulle precedenti presenze (quelle dell'azienda ceduta a B) oppure si tratterebbe di un "cumulo" di presenze da titoli diversi, vietato dall'art. 93?
Grazie.
Ad onor de vero, la LR non disciplina in modo specifico le fattispecie dello spostamento dei mercati, fiere ecc. I criteri previsti dalla LR riguardano il rilascio delle concessioni ex novo. Per analogia si possono applicare anche agli spostamenti ma non è detto. Negli spostamenti non c'è il formale "rilascio" una nuova concessione a tutti gli effetti ma solo una diversa collocazione di una concessione esistente, il termine finale della concessione resta quello e il bando è un bando "chiuso" relativo ai soli operatori esistenti che devono essere traslati. Anche in epoca di Bolkestein con i famosi e complicati criteri, in caso di spostamento la prassi era quella di procedere d'ufficio oppure di prevedere una graduatoria di scelta basata su anzianità di presenza della relativa tipologia mercatale. Oggi, dato che i criteri per le nuove concessioni e i criteri per gli spostamenti si assomigliano, si può optare per la soluzione del segretario.
Sulle regole presenze/subingresso sposo le tue osservazioni. Al comma 9 dell'art. 37 è disposto: Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse. Questo, più quello che hai riportato tu, fanno sì che il soggetto A non può vantare diritti ai titoli afferenti all'azienda ceduta a B
Benissimo!!! Grazie!!! Se posso, approfitto per un'ultima domanda, sempre dovuta alla mia inesperienza con le presenze... Nel 2012 il nostro comune ha pubblicato un bando, assegnando una ventina di concessioni, utilizzando il criterio della anzianità di iscrizione al registro imprese, propria e del dante causa. Alcuni di questi soggetti erano presenti in graduatoria spuntisti con un certo numero di presenze. L'anno dopo li ritrovo tutti in graduatoria assegnatari con una presenza (quella dell'anno 2012) e sono scomparsi dalla graduatoria spuntisti. Le presenze che avevano maturato come spuntisti non gli sono quindi state riconosciute come assegnatari. Purtroppo non c'è più nessuno che abbia seguito quella procedura nel 2012 che lavori ancora, quindi non posso avere un confronto, ma sono quasi del tutto convinta che le presenze che avevano maturato come spuntisti debbano essere cumulate con quelle acquisite come concessionari... che ne pensate?
Qui tutto dipende dal regolamento comunale e dalla sua applicazione. E' difficile trovare la quadra a livello puramente legale. Posso aggiungere che occorre indagare con imparzialità confrontando situazioni analoghe o riconducibili (se ci sono)
riferimento id:49729Infatti... ma il regolamento attuale nulla dice... procederemo comunque a breve a predisporre un nuovo regolamento, per cui daremo puntuale disciplina a questi aspetti. Grazie davvero per il prezioso supporto!
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