Il nostro S.U.A.P., dopo parecchio tempo e sforzo, nonostante la cronica carenza di personale, è finalmente riuscito a sganciarsi dalla Commissione di Vigilanza Provinciale (per altro dopo numerosi solleciti, per fortuna indirizzati alla generalità dei comuni della Provincia) ed istituire quella che doveva essere la più snella - oltre che prevista per legge - commissione comunale.
Se da un lato è indubbia la maggior celerità nelle convocazioni, ci si è da subito scontrati con una problematica che non si pensava, almeno all'inizio, diventasse così ricorrente quasi da essere regola fissa
A fronte della ormai chiara circostanza che la Commissione è "collegio perfetto" che assume le decisioni con la presenza ed il voto di tutti i componenti, talvolta i VV,FF. ma, in questi ultimi tempi soprattutto A.T.S., fanno mancare la presenza del proprio membro effettivo senza per altro avvalersi di garantire la propria presenza nelle commissioni regolarmente convocate, grazie a supplenti.
E' di tutta evidenza la difficoltà in cui si trova il S.U.A.P. che, a fronte di commissioni regolarmente convocate, a che con notevole anticipo, riceve ormai sistematicamente comunicazioni di mancata partecipazione per i vari motivi, talvolta limitati anche alla semplice "carenza d'organico".
Il Servizio ha quindi pensato di inviare ad A.T.S. una nota informativa e di sensibilizzazione della problematica, che si allega, ma si chiede se vi siano, in concreto, altre attività più incisive affinché si possa concretamente sensibilizzare l'Azienda ad assicurare la presenza dei propri tecnici, anche supplenti, nelle Commissioni comunali.
Il nostro S.U.A.P., dopo parecchio tempo e sforzo, nonostante la cronica carenza di personale, è finalmente riuscito a sganciarsi dalla Commissione di Vigilanza Provinciale (per altro dopo numerosi solleciti, per fortuna indirizzati alla generalità dei comuni della Provincia) ed istituire quella che doveva essere la più snella - oltre che prevista per legge - commissione comunale.
Se da un lato è indubbia la maggior celerità nelle convocazioni, ci si è da subito scontrati con una problematica che non si pensava, almeno all'inizio, diventasse così ricorrente quasi da essere regola fissa
A fronte della ormai chiara circostanza che la Commissione è "collegio perfetto" che assume le decisioni con la presenza ed il voto di tutti i componenti, talvolta i VV,FF. ma, in questi ultimi tempi soprattutto A.T.S., fanno mancare la presenza del proprio membro effettivo senza per altro avvalersi di garantire la propria presenza nelle commissioni regolarmente convocate, grazie a supplenti.
E' di tutta evidenza la difficoltà in cui si trova il S.U.A.P. che, a fronte di commissioni regolarmente convocate, a che con notevole anticipo, riceve ormai sistematicamente comunicazioni di mancata partecipazione per i vari motivi, talvolta limitati anche alla semplice "carenza d'organico".
Il Servizio ha quindi pensato di inviare ad A.T.S. una nota informativa e di sensibilizzazione della problematica, che si allega, ma si chiede se vi siano, in concreto, altre attività più incisive affinché si possa concretamente sensibilizzare l'Azienda ad assicurare la presenza dei propri tecnici, anche supplenti, nelle Commissioni comunali.
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PROVOCAZIONE: chiedi alla ATS di nominare come membro supplente un rappresentante del Comune. Chi lo ha detto che deve essere per forma dipendente ATS?
Così quando ATS manda subentra il supplente del Comune.....
Ovviamente questo comporta lo spostamento di responsabilità e la possibilità che ATS se ne approfitti .... mancando poi sempre ...
NON VEDO ALTRE POSSIBILITA' ... ovviamente le lettere vanno bene, fanno sì che se salta un evento si sa di chi è la colpa ... magari potreste lavorare per ACCCORPARE le riunioni, farle anche online o farle più brevi (a voltre le Commissioni se la prendono comoda con tanto di caffè, ammazzacaffè e pranzo a seguito!)
Ai sensi del DPR n. 407/1994 (presente su NORMATTIVA.it), si vedano voci 53 e 63, tabella C, i procedimenti ex art. 68 e 80 sono sottoposti ad un silenzio/assenso che matura in 60 giorni.
La norma è formalmente in vigore. Il privato può appellarsi a questa e considerarsi abilitato dopo 60 gg.