L.R. Piemonte n. 38/2006, violazione art. 16 bis, in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. 31/07/2015, n. 25-1952, , come sanzionato dall'art. 21, comma 2.
Una impresa societaria con delegato, diverso dai soggetti costituenti la compagine sociale, alla somministrazione alimenti e bevande, nel triennio dal 01/03/2016 al 01/03/2019 non ha ottempera all'obbligo prescritto dal comma 3 dell'art. 5 della legge predetta. Ossia il delegato non ha effettua il corso triennale di aggiornamento. Chiedo, se ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, nel verbale bisogna indicare come trasgressore il delegato e come obbligato in solido l'impresa, oppure se quest'ultima deve essere ritenuta allo stesso tempo quale trasgressore e responsabile solidale per la violazione accertata. Quindi, nel primo caso notificazione dell'atto ad entrambi i soggetti, mentre nel secondo solo all'obbligato solidale. Ritengo che, in entrambi i casi, la soluzione procedurale da applicarsi, vada ricercata nella L. n. 689/1981, ma non riesco a comprendere quale che sia l'articolo ed il perché procedere in un senso o nell'altro, talché possa fugare il mio dubbio garantendo certezza al mio operato.
L.R. Piemonte n. 38/2006, violazione art. 16 bis, in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. 31/07/2015, n. 25-1952, , come sanzionato dall'art. 21, comma 2.
Una impresa societaria con delegato, diverso dai soggetti costituenti la compagine sociale, alla somministrazione alimenti e bevande, nel triennio dal 01/03/2016 al 01/03/2019 non ha ottempera all'obbligo prescritto dal comma 3 dell'art. 5 della legge predetta. Ossia il delegato non ha effettua il corso triennale di aggiornamento. Chiedo, se ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, nel verbale bisogna indicare come trasgressore il delegato e come obbligato in solido l'impresa, oppure se quest'ultima deve essere ritenuta allo stesso tempo quale trasgressore e responsabile solidale per la violazione accertata. Quindi, nel primo caso notificazione dell'atto ad entrambi i soggetti, mentre nel secondo solo all'obbligato solidale. Ritengo che, in entrambi i casi, la soluzione procedurale da applicarsi, vada ricercata nella L. n. 689/1981, ma non riesco a comprendere quale che sia l'articolo ed il perché procedere in un senso o nell'altro, talché possa fugare il mio dubbio garantendo certezza al mio operato.
[/quote]
l'art. 16 bis della legge regionale dispone
[color=red][b]Art. 16 bis. (Violazione dell'obbligo di formazione)
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.[/b][/color]
La legge al citato articolo prevede chiaramente quest'obbligo A CARICO DELL'IMPRESA e non del dipendente/collaboratore. Tuttavia l'art. 5 comma 3 richiamato prevede l'obbligo anche a carico dei SINGOLI:
[color=red]3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza. [/color]
Ne deriva:
TRASGRESSORE: Impresa nella persona dei legali rappresentanti
NORMA VIOLATA: art. 16 bis sanzionato dall'art. 21 comma 2 prima parte [color=blue][b]"2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro[/b][/color], ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro"
OBBLIGATO IN SOLIDO: Impresa
TRASGRESSORE: preposto o titolare
NORMA VIOLATA: art. 5 comma 3 sanzionato dall'art. 21 comma 2 seconda parte "2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro,[b][color=blue] ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro[/color][/b]"
OBBLIGATO IN SOLIDO: Nessuno
L.R. Piemonte n. 38/2006, violazione art. 16 bis, in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. 31/07/2015, n. 25-1952, , come sanzionato dall'art. 21, comma 2.
Una impresa societaria con delegato, diverso dai soggetti costituenti la compagine sociale, alla somministrazione alimenti e bevande, nel triennio dal 01/03/2016 al 01/03/2019 non ha ottempera all'obbligo prescritto dal comma 3 dell'art. 5 della legge predetta. Ossia il delegato non ha effettua il corso triennale di aggiornamento. Chiedo, se ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, nel verbale bisogna indicare come trasgressore il delegato e come obbligato in solido l'impresa, oppure se quest'ultima deve essere ritenuta allo stesso tempo quale trasgressore e responsabile solidale per la violazione accertata. Quindi, nel primo caso notificazione dell'atto ad entrambi i soggetti, mentre nel secondo solo all'obbligato solidale. Ritengo che, in entrambi i casi, la soluzione procedurale da applicarsi, vada ricercata nella L. n. 689/1981, ma non riesco a comprendere quale che sia l'articolo ed il perché procedere in un senso o nell'altro, talché possa fugare il mio dubbio garantendo certezza al mio operato.
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l'art. 16 bis della legge regionale dispone
[color=red][b]Art. 16 bis. (Violazione dell'obbligo di formazione)
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento con applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.[/b][/color]
La legge al citato articolo prevede chiaramente quest'obbligo A CARICO DELL'IMPRESA e non del dipendente/collaboratore. Tuttavia l'art. 5 comma 3 richiamato prevede l'obbligo anche a carico dei SINGOLI:
[color=red]3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza. [/color]
Ne deriva:
TRASGRESSORE: Impresa nella persona dei legali rappresentanti
NORMA VIOLATA: art. 16 bis sanzionato dall'art. 21 comma 2 prima parte [color=blue][b]"2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro[/b][/color], ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro"
OBBLIGATO IN SOLIDO: Impresa
TRASGRESSORE: preposto o titolare
NORMA VIOLATA: art. 5 comma 3 sanzionato dall'art. 21 comma 2 seconda parte "2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro,[b][color=blue] ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro[/color][/b]"
OBBLIGATO IN SOLIDO: Nessuno
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attenzione la norma citata 38/2006 è stata modificata fin dalla fine del 2017 con
Art. 16 bis.[50]
(Violazione dell'obbligo formativo)
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.
[50] L'articolo 16 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 16 del 2017.
Non viene quindi più applicata la diffida e la successiva e conseguente sospensione dell'attività.