Non riesco a trovare questa attrazione (è un bob su percorso aperto, installato direttamente nel terreno) ai fini della registrazione, nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (ultimo aggiornamento al 21.06.2010).
Grazie
Ciao,
in effetti l’attrazione che citi non è compresa nell’ultimo elenco aggiornato.
Comunque, nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero vale quale istruttoria ai fini dell’iscrizione della nuova attrazione nell'elenco.
Premesso che:
· con determinazione del Sindaco n. 49 del 17.10.2008 fu istituita, ai sensi dell’art. 141/bis del D.P.R. n. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominando i relativi componenti;
· ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. M. Interno del 18.05.2007, nonché della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 01.12.2009, i singoli proprietari delle attrazioni di pubblico spettacolo viaggianti (giostre, parchi, circhi, ecc…) dovranno produrre istanza al Comune per ottenere la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo dell’attività, sia essi già esistenti che di nuovo avvio;
· la Commissione ha il compito, prima di dare il parere per la registrazione e la assegnazione del codice identificativo, di verificare la corrispondenza tra l’attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa, l’idoneità formale della documentazione tecnica illustrativa e certificativa dell’attività, il controllo del regolare funzionamento di esercizio dell’attività stessa a firma del professionista abilitato;
Vista la richiesta presentata dal Dott. MALTESE BRUNO, nato a Caltagirone (CT) il 06.09.1952 e residente a Siracusa in via A. Specchi n. 73, nella qualità di Presidente del C.D.A. della società “Paradise City” S.p.A., intesa ad ottenere la registrazione ed il codice identificativo, dell’attrazione di spettacolo viaggiante denominata “TOBOGA”;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, riunitasi in data 29.11.2011 come evincesi dal relativo verbale redatto in pari data;
Considerato che la presente determinazione rientra nelle competenze attribuite ai dirigenti, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 127/97, così come introdotto dall’art. 2 della L.R. 23/98 e dalla L.R. 30/2000 e dal D. Lgs. 267/2000;
Visto il provvedimento Sindacale di rinnovo n. 60 del 29.09.2011 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art.109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000;
Visto l’Ordinamento AA.EE.LL. vigente in Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;
Per i motivi di cui in premessa
D E T E R M I N A
1. di procedere alla registrazione della attrazione di spettacolo viaggiante denominata “TOBOGA”, in atto ubicata presso il parco acquatico denominato “Paradise City”, sito in C/da Spalla, Città Giardino – Fraz. di Melilli;
2. di attribuire alla stessa attrazione il seguente codice identificativo 012-010 /2011 da trascrivere nell’apposito registro all’uopo istituito presso questo Comando;
3. notificare la presente determinazione al Dott. MALTESE Bruno con l’avviso che il codice identificativo sopradetto dovrà essere riportato fedelmente su una targa metallica, da realizzare a proprie spese, la stessa dovrà essere fissata stabilmente ed in posizione visibile sull’attrazione stessa. A tale proposito si ritiene utile indicare, come esempio di fac-simile di una targa metallica, quello riportato nella Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 di seguito riportata:
MELILLI
Comune di
TOBOGA
Denominazione della attività
Tipologia Elenco Ministeriale
(art. 4 L.337/68)
012-010 /2011
Codice
Ministero dell’Interno – D.M. 18 Maggio 2007 , art. 4
4. stabilire che, affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull’attività di spettacolo viaggiante, la stessa debba avere i seguenti requisiti:
DIMENSIONI:
altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli con raggio minimo R= 2,5 mm;
FISSAGGIO:
in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;
Il fissaggio può avvenire con saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio e/o altri sistemi di equivalente efficacia.
Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l’ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima.
Caratteri per la compilazione della targa metallica:
utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere altezza minima di 4 mm.;
5. Stabilire che il Dott. Maltese Bruno, presidente del C.D.A. della società “Paradise City” S.p.A., dopo aver fatto realizzare la targa di cui sopra, dovrà produrre all’ufficio di Polizia Municipale del Comune di Melilli una foto esatta della targa, perché la stessa venga acquisita agli atti del registro.
Grazie mille a entrambi!
Un ultimo dubbio: le attrazioni esistenti per le quali non è stata presentata domanda di rilascio del codice identificativo entro il dicembre 2009 sono trattate come nuove, e per queste è previsto il fermo fino al rilascio del codice stesso. Questo principio vale anche per quelle attrazioni che non sono inserite nell'elenco (quindi per il caso specifico)?
Un ultimo dubbio: le attrazioni esistenti per le quali non è stata presentata domanda di rilascio del codice identificativo entro il dicembre 2009 sono trattate come nuove, e per queste è previsto il fermo fino al rilascio del codice stesso.
[color=red]Le Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo potevano proseguire nell'esame delle istanze di registrazione delle attività di spettacolo viaggiante fino al 31 dicembre 2012 per le istanze presentate entro il 12 dicembre 2009. Questo è quanto ha stabilito il decreto ministeriale del 28 dicembre. Il decreto chiariva che le attività di spettacolo viaggiante individuate dal DM 20.11.2009 art. 1 c 2 potevano proseguire l’esercizio dell’attività fino al 31 dicembre 2012.
Non mi risutano altre proroghe.... puoi trattarle come nuove, ma immagino che dal punto di vista documentale incontrerai non pochi problemi![/color]
Questo principio vale anche per quelle attrazioni che non sono inserite nell'elenco (quindi per il caso specifico)?
[color=red]Dipende, se sono nuove o no, vedi sopra.[/color]