Buongiorno,
sulla base delle modiche apportate al Codice del Commercio della Regione Toscana ed in particolare all'art. 40, gli hobbisti possono vendere all'interno di eventi convegnistici o manifestazioni culturali, con ciò appellandosi all'applicabilitò dell'art. 9 comma 2 lettera l)?
Buongiorno,
sulla base delle modiche apportate al Codice del Commercio della Regione Toscana ed in particolare all'art. 40, gli hobbisti possono vendere all'interno di eventi convegnistici o manifestazioni culturali, con ciò appellandosi all'applicabilitò dell'art. 9 comma 2 lettera l)?
[/quote]
Gli hobbisti intesi come operatori NON PROFESSIONALI non sono disciplinati (nè possono essere disciplinati) dalla legislazione regionale.
Quindi spetta al Comune (se su area pubblica) stabilire eventuale regolamentazione restrittiva.
Su area privata non vi sono limiti.