Buongiorno
la L.R. n. 16/2019 ha introdotto il punto e-bis nel comma 1 dell'art. 127 specificando che si dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato "decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di CANONI per l'occupazione del posteggio stesso"
nella legge si utilizza il termine "canoni" ma nel caso che l'amministrazione non abbia optato per la COSAP ma applica sempre la TOSAP (Tassa e non canone) è applicabile comunque questa norma?
grazie
Manola
Buongiorno
la L.R. n. 16/2019 ha introdotto il punto e-bis nel comma 1 dell'art. 127 specificando che si dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato "decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di CANONI per l'occupazione del posteggio stesso"
nella legge si utilizza il termine "canoni" ma nel caso che l'amministrazione non abbia optato per la COSAP ma applica sempre la TOSAP (Tassa e non canone) è applicabile comunque questa norma?
grazie
Manola
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Ciao, la questione è delicata. Sebbene si possa ritenere che la volontà del legislatore regionale sia quella di prevedere con CANONI un termine ampio, onnicomprensivo, siamo comunque in presenza di norma eccezionale che introduce una decadenza e come tale da interpretare restrittivamente.
SUGGERIREI cautela e nel caso di Tosap non attiverei la decadenza ma, se del caso, la farei precedere da una intimazione con assegnazione di un termine rendendo esplicito il riferimento alla norma regionale e solo dopo andrei con la decadenza (anche se rimangono dubbi).
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[color=red][b]TI RIPORTO IL CONTRIBUTO MOLTO PIU' APPROFONDITO DI MARIO MACCANTELLI:
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Vi incollo la parte relativa che sto scrivendo nelle slide (bozza) che sto preparando per il corso del 28/05
Relativamente alla lett. e-bis) il discorso si complica. Molti comuni hanno una propria regolamentazione che riguarda il caso di specie. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel considerare legittima l'interruzione del rapporto concessorio a fronte del mancato pagamento. Sul punto, ad esempio, vedi il CdS n. 3055/2015.
[...] rileva la Sezione che il mancato pagamento del canone è senz’altro idoneo a comportare il venir meno del rapporto concessorio, costituendo una violazione grave, che in concreto è stata anche reiterata nel tempo, rispetto alla quale la sanzione prevista appare non illogicamente graduata, tenuto conto del rapporto sinallagmatico esistente tra la concessione del bene pubblico ed il pagamento al Comune del relativo canone.
In altri termini, la Sezione ritiene che sia del tutto legittima una disposizione normativa che prevede l’esercizio del potere di revoca o di decadenza per il caso in cui il concessionario non paga il canone dovuto: altrimenti opinando, l’Amministrazione sarebbe esposta alle lungaggini tipiche della riscossione dei crediti non pagate, con lo sperpero del pubblico denaro e con la gestione da parte di soggetti che – proprio per tali lungaggini – continuerebbero ad utilizzare il bene pubblico senza effettuare il dovuto pagamento.
Non è infine condivisibile la tesi della parte appellante secondo cui il pregresso comportamento «tollerante» del Comune avrebbe comportato affidamento nel privato.
La tolleranza di ritardi di pagamento del canone risulta in contrasto con la specifica disposizione regolamentare e non è comunque idonea a creare affidamento nel privato: l’erronea o la mancata applicazione delle disposizioni vigenti non preclude all’Amministrazione di emanare senz’altro l’atto dovuto, in presenza dei relativi presupposti.
Si è in presenza di un affidamento ‘non legittimo’ e non può la società, già trattata benignamente dall’Amministrazione, lamentarsi che essa abbia esercitato il potere volto alla gestione del bene secundum legem, in conseguenza del mancato rispetto da parte del concessionario dei suoi obblighi.
Adesso non sono gli eventuali regolamenti comunali (suolo pubblico e/o commercio su AAPP) a sancire il principio ma la stessa LR, quindi? I regolamenti comunali, con molte probabilità, potrebbero essere disapplicati (giudice ordinario) o annullati (giudice amministrativo) nelle parti in contrasto con la sopravvenuta norma di rango superiore. In altre parole, ritengo conveniente optare per la cedevolezza della norma comunale e, limitatamente alla stessa fattispecie disciplinata dalla legge, andare a disapplicarla (anche per i procedimenti in corso sulla scorta del principio del tempus regit actum).
Per quanto la norma usi la parola "canone" è chiaro che non può limitarsi solo alla COSAP. Ragioni di giustizia e ragionevolezza non possono che portare ad un’interpretazione estensiva. Quindi, è applicabile anche alla TOSAP ma una specificazione a livello di regolamento comunale non sarebbe inopportuna.
La questione più problematica è quella di stabilire il termine iniziale dei 180 gg: avvio delle procedure di riscossione coattiva. Qua, a parere mio, è doveroso appoggiarsi alla regolamentazione comunale e specificarlo in atto a contenuto generale: decorre dalla notifica dell'avviso di debito... ecc. Inoltre, per togliere ogni dubbio, sarebbe opportuno notificare una comunicazione di avvio procedimento scritta di concerto con il servizio Entrate tramite la quale, oltre alla funzione propria in relazione al procedimento di decadenza, si porta a conoscenza del debitore che è iniziato l’iter della riscossione coatta.
Da notare, infine, che a livello regolamentare è giusto inserire quello che lo stesso comma di legge prevede per la regolarità contributiva: qualora non sia intervenuta la regolarizzazione. Credo che la Regione lo abbia sottinteso ma visto che un attimo prima lo ha esplicitato per un’altra fattispecie, si potrebbe pensare il contrario.