Data: 2019-05-13 10:49:17

Impianti di depurazione acque reflue urbane

Con riferimento agli scarichi provenienti da impianti di depurazione acque reflue urbane e a quelli degli scaricatori di piena della rete urbana da utorizzare il soggetto gestore delle acque ci ha presentato mediante un'unica pec più istanze di AUA che interessano diversi comuni -
Ho inoltrato le medesime istanze a Provincia rilevando che il Suap non è competente ai sensi del 160/2010
Provincia mi risponde richiamando il regolamento regionale 7 del 2016


Art. 4.
(Scarichi di acque reflue urbane)
1.
Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso.
2.
Gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti e con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale è pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio relativa al primo scarico per il quale è richiesta l'autorizzazione. In alternativa, l'autorità competente può far decorrere la durata dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto di depurazione. In tale caso, le domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con scadenza anteriore a quella dell'autorizzazione dell'impianto sono presentate direttamente all'autorità competente secondo le modalità indicate da quest'ultima, che provvederà al rilascio di un'autorizzazione di durata quadriennale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 . Alla scadenza di detta autorizzazione il gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che è rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del depuratore.
3.
Qualora lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto.
4.
Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha sede lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
5.
Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell' articolo 7 del regolamento regionale 5 del 2015 , il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalità necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi di cui al comma 1.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al comma 5.


è competenza SUAP ?

riferimento id:49652

Data: 2019-05-15 04:03:11

Re:Impianti di depurazione acque reflue urbane

Ciao Laura,
al netto della disciplina regionale questo tipo di autorizzazioni sono di dubbia competenza del SUAP ai sensi del DPR 160/2010 in quanto non siamo in presenza di imprenditori o liberi professionisti ma di gestori di servizi pubblici e l'autorizzazione non si riferisce ad un impianto produttivo in senso tecnico.

Tuttavia a favore della competenza SUAP vi è:
1) l'assoggettabilità ad AUA della procedura
2) il fatto che il D.P.R. 13/03/2013, n. 59 preveda la competenza SUAP nella procedura AUA

CONTRO la competenza SUAP militano questi elementi:
1) il campo di applicazione della disciplina AUA è definito dal legislatore nazionale che non prevede questa fattispecie
2) il DPR 59 all'art. 1 prevede la sua applicazione per le "categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005" e il gestore del servizio idrico o di scarico non pare rientrare (da verificare)
3) comunque il regolamento regionale NON AVEVA COMPETENZA a stabilire il campo di applicazione ma è dettato solo per la determinazione degli oneri istruttori. Quindi in quella parte l'articolo è privo di legittimazione
4) per la Corte Costituzionale la disciplina del SUAP è rimessa al legislatore statale, quindi il regolamento regionale è inapplicabile

Sulla base di questi ultimi elementi potete secondo me opporvi alla competenza SUAP ...

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Corte cost. Sent., 21/01/2010, n. 15
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La funzione di coordinamento perseguita dalla normativa in esame, che disciplina compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese", attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica, è riconducibile alla competenza esclusiva statale, "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale". La attribuzione allo Stato dell'ambito materiale in cui è stata adottata la norma censurata rende chiara la infondatezza anche della censura avente ad oggetto la violazione del principio di leale collaborazione, posto che, stante l'imputazione dell'intervento normativo alla competenza esclusiva dello Stato, le esigenze di raccordo che quest'ultimo ha ravvisato con le istanze regionali sono adeguatamente tutelate già attraverso la necessaria acquisizione del parere della Conferenza unificata.


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D.P.R. 13/03/2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 124, S.O.
Capo I

Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Ministero delle attività produttive
D.M. 18/04/2005
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.
2. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.




Piemonte
D.P.G.R. 30/05/2016, n. 7/R
Regolamento regionale recante: "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale" (legge regionale 11 marzo 2015, n. 3).
Pubblicato nel B.U. Piemonte 1° giugno 2016, n. 22, S.O. n. 1.
CAPO III

Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale

Art. 4 Scarichi di acque reflue urbane.

1. Lo scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto di depurazione sono autorizzati con un'autorizzazione unica ambientale relativa all'intero complesso.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione possono essere autorizzati per raggruppamenti e con atti successivi afferenti all'autorizzazione unica ambientale del complesso. La durata dell'autorizzazione unica ambientale è pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio relativa al primo scarico per il quale è richiesta l'autorizzazione. In alternativa, l'autorità competente può far decorrere la durata dell'autorizzazione dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto di depurazione. In tale caso, le domande di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena con scadenza anteriore a quella dell'autorizzazione dell'impianto sono presentate direttamente all'autorità competente secondo le modalità indicate da quest'ultima, che provvederà al rilascio di un'autorizzazione di durata quadriennale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Alla scadenza di detta autorizzazione il gestore presenta l'istanza di autorizzazione unica ambientale, che è rilasciata con atto afferente all'autorizzazione unica ambientale del depuratore.

3. Qualora lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito di un'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto.

4. Ai fini del presente articolo, l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata dal SUAP competente in relazione al comune ove ha sede lo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

5. Il responsabile della struttura regionale competente integra, ai sensi dell'articolo 7 del Reg. reg. 5/R del 2015, il modello unico regionale e il servizio digitale con le specifiche funzionalità necessarie alla compilazione guidata della domanda relativa agli scarichi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del modello integrato di cui al comma 5.

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