Premesso che l'art. 8,comma 7, della L.R. 1 marzo 1995, n 18 prevede che " L'autorizzazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupato entro le ore 8.00 dai titolari avviene a sorteggio..."
- che l'art 13, comma 3 della stessa L.R. 1 marzo 1991, N. 18 prevede " Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare nella concessione , è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art 1, comma 2 lett c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattati".
Si chiede: la normativa citata disciplina due casi diversi? il dubbio nasce perchè all'art. 8 ,comma 7, si dispone di attribuire i posti temporaneamente vacanti, tramite sorteggio ed, invece, all'art. 13, comma 3, dispone di attribuire i posteggi temporaneamente non occupati mediante altra modalità.
Il nostro Regolamento comunale si limita a disporre che : " In seno ai mercati settimanali, i posteggi non occupati dai titolari sono assegnati mediante sorteggio, effettuato tra operatori che esercitano un'attività simile a quella del titolare assente".
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene possibile trattare allo stesso modo i posti temporaneamente non occupati a qualsiasi titolo ovvero per assenza temporanea del titolare, decadenza o revoca posteggio ?
Ove si ritenga possibile trattare allo stesso modo tutti i posti temporaneamente non occupati dal titolare come procedere? a sorteggio ovvero secondo l'altro metodo indicato dall'art. 13?
Premesso che l'art. 8,comma 7, della L.R. 1 marzo 1995, n 18 prevede che " L'autorizzazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupato entro le ore 8.00 dai titolari avviene a sorteggio..."
- che l'art 13, comma 3 della stessa L.R. 1 marzo 1991, N. 18 prevede " Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare nella concessione , è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art 1, comma 2 lett c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattati".
Si chiede: la normativa citata disciplina due casi diversi? il dubbio nasce perchè all'art. 8 ,comma 7, si dispone di attribuire i posti temporaneamente vacanti, tramite sorteggio ed, invece, all'art. 13, comma 3, dispone di attribuire i posteggi temporaneamente non occupati mediante altra modalità.
Il nostro Regolamento comunale si limita a disporre che : " In seno ai mercati settimanali, i posteggi non occupati dai titolari sono assegnati mediante sorteggio, effettuato tra operatori che esercitano un'attività simile a quella del titolare assente".
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene possibile trattare allo stesso modo i posti temporaneamente non occupati a qualsiasi titolo ovvero per assenza temporanea del titolare, decadenza o revoca posteggio ?
Ove si ritenga possibile trattare allo stesso modo tutti i posti temporaneamente non occupati dal titolare come procedere? a sorteggio ovvero secondo l'altro metodo indicato dall'art. 13?
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L'art. 8 comma 7 in realtà dispone anche "[color=red][b]7. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato[/b][/color]". ... e sfido qualche ente a dismostrare che tutti i giorni al mercato alle 8 ci sono le associazioni ed il segretario comunale!
Come hai evidenziato questa disposizione sembra contrastare con il successivo art. 13
"3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione".
Ciò detto si potrebbe ritenere la disposizione dell'art. 8 speciale (rferita ai mercati settimanali) mentre l'altra per tutti gli altri posteggi ... altrimenti potrebbe ritenersi (SUGGERIAMO) superata dalla riforma del commercio del 1998 e pertanto ritenere compatibile allo stato attuale la sola disposizione sull'assegnazione mediante SPUNTA anche alla luce di quanto avviene ormai in tutte le Regioni.