Stabilimento balneare può chiedere di rimanere dopo stagione balneare
[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 10 maggio 2019 n. 762[/b][/color]
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la società xxxx srls impugna il provvedimento di cui in epigrafe, recante ingiunzione di sgombero dell’area demaniale marittima e di rimozione delle strutture ivi realizzate, chiedendone l’annullamento e deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione degli artt. 31 e 35 DPR n. 380/2011 e dell’art. 3 l. n. 241/1990. Difetto di motivazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 31 e 35 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per motivazione carente e irragionevole, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza, buona fede e lealtà istituzionale, adeguatezza e proporzionalità dall’azione amministrativa.
Violazione di L.R. 17/15 e 45 NTA, nonché dell’accordo inter- istituzionale; violazione art. 1 co. 246 L. 145/18; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria.
Violazione L. 241/90 e violazione dei principi di buona amministrazione e di tutela dell’affidamento legittimo; difetto di istruttoria;
Eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione art.823 co. 2 c.c e dei principi generali in materia di autotutela esecutiva; eccesso di potere;
Violazione DPR 380/2011 dei principi in materia di sanzioni.
Si è costituito in giudizio il comune di Gallipoli contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con decreto cautelare monocratico n. 157/2019 è stata concessa tutela cautelare e nella camera di consiglio del 17 aprilo 2019, previo avviso alle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione nel merito con sentenza ex art. 60 c.p.a.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
[color=red][b]La ricorrente ha prodotto istanza per ottenere l’autorizzazione al mantenimento annuale delle strutture autorizzate in data 17/10/2017, sollecitata e reiterata con successiva istanza del 2/2/2019.[/b][/color]
Il comune di Gallipoli, in assenza della previa definizione del procedimento avviato sull’istanza di cui sopra, ha adottato l’impugnata ordinanza di sgombero e demolizione, e ciò in ragione dell’accertamento dell’omesso smontaggio alla fine della stagione estiva.
[color=red][b]L’omessa previa definizione del procedimento determina l’illegittimità dell’impugnata ordinanza, in quanto la stessa si fonda sul presupposto della mancata autorizzazione al mantenimento annuale e, quindi, all’assenza di titolo edilizio a supporto delle strutture, senza tuttavia considerare lo stato di incertezza e la manifesta ingiustizia connesse alla mancata definizione del procedimento.[/b][/color]
Né rileva in senso contrario la circostanza del successivo deposito da parte del comune del provvedimento con cui è stata infine riscontrata negativamente l’istanza del 17/10/2017, atteso che, tale definizione è avvenuta solo nel marzo 2019 e, quindi, successivamente alla data di adozione dell’impugnata ordinanza di sgombero.
Ricorre peraltro anche la palese violazione dell’art. 2 della L. 241/90, che espressamente prevede l’obbligo di concludere il procedimento avviato ad istanza di parte mediante adozione di un provvedimento espresso; e ciò anche nell’ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, prevedendosi in tal caso l’adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata.
Rileva il Collegio che la tesi difensiva del comune di Gallipoli muove dall’errato (o comunque non provato) presupposto della titolarità in capo alla ricorrente di concessione demaniale solo stagionale, ricorrendo viceversa in atti la prova della titolarità di concessione di durata annuale, atteso che alla concessione demaniale 17/2008 (comunque della durata di anni sei) ha fatto seguito il provvedimento di proroga della concessione annuale fino all’anno 2020 (in data 17/6/2014).
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Ragioni equitative inducono tuttavia a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
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