Legge Europea - LEGGE 3 maggio 2019, n. 37
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(GU Serie Generale n.109 del 11-05-2019)
L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I
pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita',
e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli
stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da
parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel
termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del
collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale».