Data: 2019-05-12 06:31:42

Legge Europea - LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 (modifiche al Codice Appalti)

Legge Europea - LEGGE 3 maggio 2019, n. 37

https://buff.ly/30clspP

(GU Serie Generale n.109 del 11-05-2019)

L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art. 113-bis (Termini di  pagamento.  Clausole  penali).  -  1.  I
pagamenti relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti  dall'adozione  di
ogni stato di avanzamento dei lavori,  salvo  che  sia  espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla
natura particolare del contratto o da talune sue  caratteristiche.  I
certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione  di  ogni  stato  di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine  non  superiore  a
sette giorni dall'adozione degli stessi.
  2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita',
e comunque entro un  termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli
stessi,  il  responsabile  unico  del  procedimento  rilascia  il
certificato di pagamento ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da
parte dell'appaltatore;  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  nel
termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito  positivo  del
collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice
civile.
  3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  4.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il  ritardo
nell'esecuzione  delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in  relazione
all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale».

riferimento id:49625
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it