Nell'invio tramite PEC di un Verbale di contestazione viene trasmesso il verbale e la relata di notifica firmati con firma digitale. Nel verbale è indicato che esso è inviato tramite PEC come da Relata di notifica allegata. Nella Relata di Notifica viene indicato quanto segue:
"l'atto viene inviato in forma di duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originalea norma dell'art. 23-bis del CAD (codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sottoscritta con firma digitale".
Effettuato l'invio, la procedura conserva una copia in PDF del verbale e della relata. C’è chi contesta che la procedura dovrebbe generare l'originale.
E’ giusto che l'Amministrazione possegga l'originale in formato PDF (e che quindi la procedura provveda a generarla e conservarla) o è preferibile che conservi direttamente il duplicato di quella firmata digitalmente ed inviata al trasgressore?
In realtà, essendo un file elettronico non vi è alcun originale, ma viene generato direttamente il verbale inviato. In cosa dovrebbe differire?
Nell'invio tramite PEC di un Verbale di contestazione viene trasmesso il verbale e la relata di notifica firmati con firma digitale. Nel verbale è indicato che esso è inviato tramite PEC come da Relata di notifica allegata. Nella Relata di Notifica viene indicato quanto segue:
"l'atto viene inviato in forma di duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originalea norma dell'art. 23-bis del CAD (codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sottoscritta con firma digitale".
Effettuato l'invio, la procedura conserva una copia in PDF del verbale e della relata. C’è chi contesta che la procedura dovrebbe generare l'originale.
E’ giusto che l'Amministrazione possegga l'originale in formato PDF (e che quindi la procedura provveda a generarla e conservarla) o è preferibile che conservi direttamente il duplicato di quella firmata digitalmente ed inviata al trasgressore?
In realtà, essendo un file elettronico non vi è alcun originale, ma viene generato direttamente il verbale inviato. In cosa dovrebbe differire?
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Suggerisco di fare doppia "relata", la prima da allegare al verbale che prepari PRIMA di inviare la PEC (ovviamente).
La seconda (che può consistere nella mera conservazione delle ricevute di accettazione e consegna) dove puoi dimostrare l'avvenuta notificazione
https://www.asaps.it/downloads/files/pag_12_210.pdf
https://www.laleggepertutti.it/197132_notifica-della-multa-con-pec-quali-regole