Buongiorno, un esercente del servizio taxi vorrebbe svolgere attività di ncc in qualità di collaboratore familiare della moglie, titolare di licenza ncc presso un comune limitrofo, per il periodo estivo. Precisa che lo svolgimento dell' attività ulteriore di ncc non andrebbe in alcun modo ad intaccare lo svolgimento del servizio taxi che sarebbe garantito; probabilmente l'attività di ncc sarebbe svolta successivamente, in orario notturno.
L'alternativa che propone, sempre citando l'art. 10 della Legge Quadro 21/92 alla situazione sopra descritta, è uno "scambio temporaneo" tra lui e la moglie operanti, preciso, su due comuni diversi e titolari di licenze differenti.
Nel caso in cui fosse possibile chiediamo chiarimenti in ordine alla modalità di autorizzazione se necessaria
Si richiede altresì cortesemente di precisare se ed in quli casi è possibile la collaborazione familiare.
grazie
Lo scambio temporaneo lo vedo poco percorribile. Intestare l’autorizzazione a persona diversa vorrebbe dire, nei fatti, il verificarsi di un trasferimento con gli annessi e connessi: [i]al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ecc.[/i]
Detto questo, reputo percorribile sia la strada della sostituzione che quella della collaborazione. La sostituzione è fattibile solo per il TAXI. Prima del 2012 il comma 1 dell’art. 10 disponeva:
[i]I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi[/i]
Con uno dei vari decreti “monti” sono state tolte le condizioni, quindi la sotituzione può essere effettuata sempre (fatte salve limitazioni regolamentari locali). Attualmente:
[i]I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di [b]taxi [/b]possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.[/i]
Quindi la moglie può sostituire il marito nella conduzione del taxi. In ogni caso, il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. Per altre considerazioni vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=49511.0
Dal verso opposto occorre vedere il comma 4 dell’art. 10: sia per i TAXI che per l’NCC è possibile la collaborazione familiare. In merito. però, occorre sentire un commercialista al fine di verificare la fattibilità. Se possibile non occorre aggiornamento del titolo. Il collaboratore è come un dipendente.
Quindi, o per entrambi si tratta di collaborazione dell’attività dell’altro oppure la maglio si sostituisce nell’attività del marito e il marito fa la collaborazione per l’esercizio dell’NCC