Data: 2019-05-07 17:03:45

tatuatore in occasione di un convegno presso un pubblico esercizio

Buonasera,
il titolare di un pubblico esercizio organizzerà una sorta di evento/convegno, nell'ambito di altri eventi di intrattenimento vari (musica, altro?) cui parteciperà come relatore un tatuatore, .
Nell'occasione, il tatuatore, titolare di attività con sede in altra Regione, vorrebbe, effettuare delle prestazioni professionali in apposito locale messo a disposizione dal gestore, che rispetterebbero i requisiti igienico sanitari richiesti dalla nostra norma regionale sull'estetica.

Si potrebbe configurare una SCIA per manifestazione pubblica di carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 82 del DPGR 47/R /2007 o è una forzatura?
grazie mille, saluti

riferimento id:49567

Data: 2019-05-08 18:09:17

Re:tatuatore in occasione di un convegno presso un pubblico esercizio


Buonasera,
il titolare di un pubblico esercizio organizzerà una sorta di evento/convegno, nell'ambito di altri eventi di intrattenimento vari (musica, altro?) cui parteciperà come relatore un tatuatore, .
Nell'occasione, il tatuatore, titolare di attività con sede in altra Regione, vorrebbe, effettuare delle prestazioni professionali in apposito locale messo a disposizione dal gestore, che rispetterebbero i requisiti igienico sanitari richiesti dalla nostra norma regionale sull'estetica.

Si potrebbe configurare una SCIA per manifestazione pubblica di carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 82 del DPGR 47/R /2007 o è una forzatura?
grazie mille, saluti
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Se il tatuatore è abilitato in base alla normativa regionale da cui proviene può operare AL DOMICILIO DEL CLIENTE che, in questo caso, è il bar in occasione dell'evento.
Quindi NON deve fare niente dal punto di vista amministrativo ma solo rispettare i requisiti igienico-sanitari.
Non si applica art. 82 del regolamento: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2007-10-02;47/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:49567

Data: 2019-05-22 11:49:49

Re:tatuatore in occasione di un convegno presso un pubblico esercizio

Grazie per la celerità.

Per quanto riguarda l'attività di estetica, la LR 28/04 rimanda al regolamento di attuazione per l'individuazione delle attività che possono essere svolte al domicilio del committente (art.5, comma 1 d) bis)
Il regolamento di attuazione, all'art.4  precisa che "la manicure, la pedicure ed il make up possono essere eseguite al domicilio del committente". Attività piuttosto marginali!!
Non sono riuscita a trovare niente di specifico per quanto riguarda la figura del tatuatore.....vado per analogia?
Come mi comporto con la norma generale di cui all'art.2 comma 2: è vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio in forma itinerante o di posteggio?
di nuovo grazie, saluti

riferimento id:49567

Data: 2019-05-23 09:07:38

Re:tatuatore in occasione di un convegno presso un pubblico esercizio

L'esercizio itinerante o su posteggio non afferisce al tuo caso. Qua si tratta di verificare se l'attività è svolta al domicilio del cliente. Volendo fare i puntigliosi, la regione toscana parla di domicilio del cliente limitatamente all'attività estetica e non anche relativamente a quella di tatuaggio. Guarda l'art. 1 della LR le diverse definizioni e, relativamente al "domicilio" il riferimento alle sole attività estetiche.

In sintesi, la normativa toscana non disciplina il tatuaggio a domicilio. Questo, forse, perché non c'è una corrispondente norma statale che riguarda la fattispecie (mentre c'è per l'estetica). Alla luce di questo puoi forzare l'applicazione dell'art. 82 citato (questo riguarda tutte le tipologie di attività) oppure, come ha detto Simone, prendi atto che la norma non lo vieta a prescinde, lo vieta se non possono essere garantiti i requisiti strutturali/funzionali previsti dalla normativa

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