I proprietari di appartamenti, le Agenzie Immobiliari e i gestori di appartamenti privati che svolgono attività di locazione turistica, sono tenuti all’obbligo di trasmissione delle schedine alloggiati, come le strutture ricettive, in ottemperanza all’art. 109 del T.U.L.P.S..
Voremmo capire se tale adempimento esonera dall'obbligo della presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi della L.191/78 e dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari ai sensi del D.Lgs 286/98.
I proprietari di appartamenti, le Agenzie Immobiliari e i gestori di appartamenti privati che svolgono attività di locazione turistica, sono tenuti all’obbligo di trasmissione delle schedine alloggiati, come le strutture ricettive, in ottemperanza all’art. 109 del T.U.L.P.S..
Voremmo capire se tale adempimento esonera dall'obbligo della presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato ai sensi della L.191/78 e dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari ai sensi del D.Lgs 286/98.
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Certo,
per le locazioni brevi si applica solo il regime dell'art. 109. Fuori dal campo di applicazione dell'art. 109 invece rimane applicabile la cessione fabbricati.