Data: 2019-05-07 09:08:19

Quesito in merito al commercio su area pubblica

Premesso che gli artt. 8 e 13 della L.R. (Sicilia) 1 marzo 1995, n 18 disciplinano l'assegnazione di posteggi in seno al mercato si chiede di chiarire:

a) cosa si intende per posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione?

b) nella definizione di posteggio temporaneamente non occupato rientrano anche le fattispecie di posteggio non occupato/vacante a seguito di decadenza, revoca o morte del titolare del posteggio?

c) ove le due ipotesi sopra citate devono essere tenute distinte, come si procede ad assegnare i posteggi non occupati/vacanti per revoca,decadenza,morte del titolare del posteggio?

d) nella ipotesi di assegnazione dei posteggi non occupati/vacanti per revoca, decadenza, morte del titolare del posteggio si deve tenere conto dell'art,1 comma 1181 della Legge 205/2017?



Si ringrazia per la collaborazione.

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Data: 2019-05-08 18:52:06

Re:Quesito in merito al commercio su area pubblica

a) cosa si intende per posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione?
[color=red]
caso 1) All'ora X stabilita dal regolamento o altro atto del Comune il TITOLARE della concessione pluriennale non si presenta
caso 2) il posteggio non è stato assegnato (nuova istituzione) o è libero per revoca/rinuncia/decadenza
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b) nella definizione di posteggio temporaneamente non occupato rientrano anche le fattispecie di posteggio non occupato/vacante a seguito di decadenza, revoca o morte del titolare del posteggio?
[color=red]Certo[/color]

c) ove le due ipotesi sopra citate devono essere tenute distinte, come si procede ad assegnare i posteggi non occupati/vacanti per revoca,decadenza,morte del titolare del posteggio?
[color=red]SPUNTISTI e prima possibile riassegnazione pluriennale[/color]

d) nella ipotesi di assegnazione dei posteggi non occupati/vacanti per revoca, decadenza, morte del titolare del posteggio si deve tenere conto dell'art,1 comma 1181 della Legge 205/2017?
[color=red]No, nè del comma 1180 nè del 1181

1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data.

1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
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