Data: 2019-05-07 06:39:08

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Buongiorno
I Carabinieri Forestali, a seguito di un accertamento presso un’azienda zootecnica di allevamenti di suini, ha fatto la seguente segnalazione al Comune:
<<per i controlli di competenza previsti dal Regolamento Regionale n. 1 del 09/02/2015 art. 7 comma 4 emanato in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 26/11/2006 e si rimane in attesa di conoscere se l’allevamento in questione rientri tra le aziende che producono un quantitativo uguale o superiore a 1.000 Kg/anno di azoto>>.
Si riporta l’art. 7 del citato Regolamento:
Art. 7
(Controlli dei comuni)
1. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d) della l.r. 14/1999, il comune competente effettua i controlli cartolari sugli adempimenti amministrativi nonché i controlli nelle aziende tenute alla comunicazione di cui al articolo 3, con le modalità descritte e regolate all’allegato A, capitolo 10, provvedendo ad impartire, in caso d’inadempienza e qualora ritenuto opportuno, specifiche prescrizioni e norme tecniche, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale.
2. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui all’articolo 3 o non vengano fornite le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5 ovvero non vengano rispettate le prescrizioni o le norme tecniche impartite ai sensi del comma 1, il comune competente, ovvero, su iniziativa dello stesso, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale nei casi di cui all’articolo 3, comma 8,  emette un provvedimento di divieto o di sospensione a tempo determinato dell’attività interessata.
3. Il comune comunica alla Regione le aziende nei cui confronti ha effettuato controlli e gli esiti degli stessi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il comune effettua controlli a campione anche sulle aziende esonerate dall’obbligo di comunicazione al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
                                                     
A riguardo si chiede se i controlli indicati al comma 4 siano controlli “tecnici” o solo “cartolari”.
Il nostro Comune non ha personale tecnico per poter determinare quanto richiesto dai Carabinieri Forestali.
Un agronomo mi ha spiegato che per quantificare l’azoto al campo non è sufficiente fare un calcolo aritmetico seguendo i valori della tabella 2 allegata al Regolamento in parola, ma occorre valutare il peso medio dei suini allevati secondo la categoria (scrofe, suini da ingrasso ecc.).
I Carabinieri Forestali nella segnalazione hanno suddiviso i suini in magroncelli (50/60 kg.), magroni (100 kg.) e scrofe (200 kg. Circa).
Che fare ?

:-\

riferimento id:49556
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it