Data: 2019-05-06 16:56:49

tatuaggi e acconciatore


Buonasera,
vorrei chiedere se una attività di acconciatore può avviare una attività di tatuaggio all'interno dei propri locali, assumendo un soggetto in possesso della specifica qualifica professionale.
Il dpgr 47/R/2007 "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n.28" all'art. 74 "Attività promiscue in unico esercizio" al comma 1 recita che "le attività di tatuaggio possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo 1, fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo".
Mi verrebbe quindi da escludere che l'attività di tatuaggio possa essere svolta nello stesso immobile in cui è svolta una attività di acconciatore (anche se venisse realizzata una cabina attrezzata).
Potete aiutarmi?
Grazie
AG


riferimento id:49551

Data: 2019-05-07 04:41:20

Re:tatuaggi e acconciatore



Buonasera,
vorrei chiedere se una attività di acconciatore può avviare una attività di tatuaggio all'interno dei propri locali, assumendo un soggetto in possesso della specifica qualifica professionale.
Il dpgr 47/R/2007 "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n.28" all'art. 74 "Attività promiscue in unico esercizio" al comma 1 recita che "le attività di tatuaggio possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo 1, fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo".
Mi verrebbe quindi da escludere che l'attività di tatuaggio possa essere svolta nello stesso immobile in cui è svolta una attività di acconciatore (anche se venisse realizzata una cabina attrezzata).
Potete aiutarmi?
Grazie
AG
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Una NORMA ABILITATRICE non va considerata come norma che VIETA ciò che non dispone (questo principio vale solo in alcuni campi del diritto).
Nel diritto amministrativo vige il PRINCIPIO DI LIBERTA' per cui si può fare tutto ciò che non è vietato e quindi una norma "abilitatrice" come quella indicata DESCRIVE una possibilità al fine di chiarire senz'altro che quella ipotesi è possibile senza escluderne altre (che andranno verificare in base ad altre disposizioni).
La finalità del regolamento è soprattutto descrivere i REQUISITI SPECIFICI necessari:
[b]2. Nei casi di cui al comma 1:
a) gli esercizi dispongono del locale per l’esecuzione
delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la
sterilizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 45,
comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal
titolo II;
b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi
da quelli indicati alla lettera a) del presente comma
hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.[/b]


In questo caso NIENTE VIETA ad un acconciatore di "ospitare" un tatuatore il quale dovrà dotarsi degli ordinari requisiti di attività.

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